Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito in questi giorni le scadenze relative ai ciclomotori ancora muniti di “targhino” e non della targa vera e propria. L’articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha infatti prescritto che entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione (il cosiddetto targhino) e certificato di idoneità tecnica debbano essere dotati, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’articolo 97 del Codice della strada, demandando al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’adozione di un apposito calendario. Il provvedimento riguarda soprattutto i veicoli più vecchi, visto che sono esclusi dall’obbligo di ritargatura i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto, datato 2 febbraio 2011, che ha individuato le scadenze per le operazioni di “ritargatura”.
Eccole:
1) Entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”;
2) entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”;
3) entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”;
4) entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.
Comunque, i termini non sono così tassativi: chi dovesse “saltare” il turno si può mettere in regola prima del febbraio 2012. Infatti la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 14, comma 3, della legge n. 120/2010 (da 389 a 1.559 euro) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.