Strada Facendo

Incidente in A1: sono stati fatti i controlli su vettore, committente, caricatore?

Destinatari: il prefetto di Firenze, Luigi Varratta, il prefetto di Bologna, Ennio Maria Sodano, i comandanti dellaPolizia Stradale di Firenze e Bologna e la direzione centrale per la Polizia stradale del ministero dell’Interno; oggetto: l’applicazione delle norme per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi; firmatario: il presidente di Fai Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio Paolo Uggè che, appreso del gravissimo incidente verificatosi nella mattina di venerdì 18 aprile sull’autostrada A1 tra Firenze e Bologna, che ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti e a seguito del quale il bilancio attuale delle vittime è di un morto e di due feriti,  è tornato a chiedere a gran voce l’applicazione della legge. In particolare, della norma secondo la quale “quando dalla violazione di disposizioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La circolare attuativa di questa disposizione a firma congiunta Interni-Trasporti, del 18 maggio 2011”, scrive sempre Paolo Uggè nella sua segnalazione, “prevede che negli incidenti con morti o feriti gravi causati da un mezzo pesante a seguito della violazione di una norma del Codice della strada, l’organo di polizia che ha eseguito i rilevamenti si attivi nei confronti del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per appurare il rispetto, da parte di questi soggetti, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall’art. 7 del D.lgvo 286/2005 (tra cui quelle sui limiti di velocità e sui tempi di guida e di riposo). Inoltre, lo stesso organo di Polizia, entro 15 giorni dall’incidente, deve trasmettere i dati identificativi dei già citati operatori alla direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del ministero dei Trasporti, affinché questa verifichi l’applicazione dei costi minimi della sicurezza nel trasporto”. Seguono i saluti, nella certezza che  gli organi preposti non ometteranno di adempiere alle vigenti disposizioni”.

Exit mobile version