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Sicurezza nel trasporto, il tribunale di Napoli “boccia” il Tar sui costi minimi

L’ordinanza con la quale i giudici del tribunale di Napoli hanno respinto un ricorso della committenza contro la legge sui costi minimi per la sicurezza dell’autotrasporto di merci, che i magistrati napoletani hanno riconosciuto essere “una buona legge e non in contrasto con la Costituzione italiana”, rappresenta un punto di riferimento ben preciso per possibili future controversie sull’applicazione dei costi minimi di sicurezza. Ad affermarlo è l’avvocato Ivan Di Costa che, commentando l’ordinanza, sottolinea anche come la decisione del tribunale partenopeo sconfessi clamorosamente le ordinanze del Tar Lazio. Ecco il testo completo del suo intervento. “L’ordinanza del Tribunale di Napoli segna un punto importante a favore dei sostenitori della legittimità dell’articolo 83 bis in quanto conferma la legittimità e correttezza dell’impianto normativo dei costi minimi dell’autotrasporto di merci, del quale viene messa giustamente in luce e riconosciuta la finalità di idoneo strumento a tutela della sicurezza stradale e sociale, non antitetico al mercato ma semmai rimedio alle storture di questo, secondo un disegno pienamente conforme al dettato dell’articolo 41 della nostra Costituzione. Il giudice napoletano ha mostrato così di non condividere le premesse del ragionamento seguito dal Tribunale di Lucca nella sua ordinanza del febbraio scorso, con cui è stata rimessa alla Consulta la questione di costituzionalità della normativa in esame sulla base di una sua ravvisata incompatibilità con la tutela del libero mercato sancita dalla disposizione appena accennata della nostra carta fondamentale. Ma l’ordinanza in commento è andata oltre sconfessando clamorosamente anche le ordinanze del Tar Lazio che, più o meno nello stesso periodo, hanno disposto il rinvio pregiudiziale dell’articolo 83 bis alla Corte di Giustizia denunciandone una presunta violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, con particolare riguardo alla libertà di stabilimento e di accesso degli operatori al mercato e al divieto di accordi di cartello. La motivazione data al riguardo è particolarmente significativa laddove pone l’accento sulla sovranità dei singoli Stati membri di definire secondo proprie logiche autonome i contenuti e la portata dei regimi volti a disciplinare l’esercizio di attività economiche e professionali, ivi compreso il meccanismo di formazione dei prezzi. L’unico limite a cui soggiace l’esercizio della discrezionalità da parte del legislatore nazionale in materia di regolamentazione interna dei mercati, secondo quanto si legge nell’ordinanza, è rappresentato dal principio di leale collaborazione tra Unione e Stati membri, codificato dall’articolo 4 Tue, il quale rappresenta la sola e unica misura di riferimento per valutare la congruità di una regolamentazione nazionale alla disciplina antitrust comunitaria. Sulla scorta di tale considerazione, non è stata ravvisata alcuna violazione della normativa comunitaria da parte dell’articolo 83 bis. In ogni caso, il provvedimento di cui trattasi rappresenta un precedente d’indubbia rilevanza che non mancherà di esercitare la sua influenza autorevole presso altri giudici che, in analoghe controversie sull’applicazione dei costi minimi di sicurezza, saranno chiamati a pronunciarsi sulle medesime eccezioni sollevate dalla committenza in riferimento alla legittimità dell’articolo 83 bis”.

 

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