Estate tempo di partenze ma anche di abbandoni. Soprattutto dei nostri amici a quattro zampe che al mare o in montagna per molti padroni imbecilli diventano improvvisamente un peso da scaricare dove capita. Perfino in in autostrada, condannando di fatto la povera bestia a una fine orribile e mettendo in pericolo la vita di automobilisti e passeggeri. Una decisione idiota, cattiva, incomprensibile (piuttosto non prendete un cane!) ma anche un reato che può costare, al padrone senza cuore e con poco cervello) fino a un anno di galera e fino a 10mila euro di multa. L’articolo 727 del Codice penale in materia di abbandono di animali recita: “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. La legge attuale che punisce chi abbandona e maltratta i cani ha vent’anni, è la n.281 del 1991. Tra le innovazioni che furono introdotte vi è il divieto di soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque ricoverati o detenuti presso i canili sanitari. Il principio così detto “no kill” introdotto dalla legge 281 ha rappresentato per molti anni una prerogativa unica del nostro Paese. Recentemente anche altre nazioni hanno adottato il divieto di soppressione o hanno progetti di legge in discussione per la sua adozione. La stessa legge prevede l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale. Dal 1° gennaio 2005 l’unico sistema ufficiale di identificazione dei cani è il microchip e ogni regione e provincia deve avere una banca dati informatizzata. Il ministero della Salute ha inoltre realizzato un’anagrafe canina nazionale: un sistema che consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti e il monitoraggio della popolazione canina concorrendo così a ridurre i cani vaganti e prevenire il fenomeno degli abbandoni. La legge 189 del 2004 ha inoltre modificato il Codice penale introducendo, con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento per gli animali”. In particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali. Con la legge 189/2004 l’Italia, primo Paese in Europa, ha sancito il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti. Dal 31 dicembre 2008 è inoltre vietata la commercializzazione, l’importazione nella Comunità Europea e l’esportazione fuori della Comunità Europea di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.