L’inchiesta era partita in seguito alla denuncia di una donna, caduta rovinosamente a terra mentre attraversava la strada, proprio a causa della bolla di bitume. Il dirigente comunale aveva presentato ricorso alla condanna sostenendo “che non gli poteva essere addebitata la colpa di una bolla presente già da molto tempo, ma la cui presenza non era mai stata segnalata. In pratica, l’imputato riteneva che non potesse essergli accollata la responsabilità della omessa predisposizione di un sistema di controlli, seppure in una città di «non grandi dimensioni» come Acqui Terme”, si legge ancora sul Messaggero. I supremi giudici – con la sentenza 13775 – gli hanno risposto che il sindaco o il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune preposto alla manutenzione stradale assumono «una posizione di garanzia che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali».