Una nuova circolare, di prossima pubblicazione, redatta dai responsabili del dipartimento Pubblica sicurezza sulla riforma del Codice della strada (legge 120/10) dovrebbe contribuire a chiarire ulteriormente le modalità di calcolo dello sforamento dei tempi di guida da parte degli autotrasportatori e della mancata fruizione dei tempi di riposo, previsti dal regolamento europeo 561/2006 per il settore dell’autotrasporto. “Il calcolo”, anticipa un articolo pubblicato sul quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, diventa necessario perché ora le sanzioni non sono più fisse (cosa che incentivava le violazioni più gravi), ma graduate in base all’entità dell’illecito. Applicare queste sanzioni non è semplice, perché non esiste un tempo di guida giornaliero rigidamente prefissato, a partire dal quale effettuare il calcolo. Alla regola generale delle nove ore giornaliere, si affianca la possibilità di arrivare a dieci ore per non più di due volte alla settimana, periodo nel quale non vanno comunque superate le 56 ore, tenendo comunque conto che in due settimane consecutive non si possono superare le 90 ore. Peraltro, va considerato che per il regolamento la settimana non si conta dal lunedì ma è di sette giorni da quello in cui l’autista inizia effettivamente a lavorare. Per semplificare l’applicazione delle sanzioni”, spiega sempre l’articolo de Il Sole 24 Ore, “si sarebbe potuto fare riferimento solo alle ore “standard”, senza considerare i casi particolari. Ma ciò avrebbe comportato la possibilità di colpire ingiustamente chi guida legittimamente nell’ambito di tali casi. Così la via scelta dal dipartimento è stata quella di far esaminare agli agenti tutti i dati sui tempi di guida presenti sul veicolo, per verificare se nel momento in cui l’autista è stato fermato aveva la possibilità legale di guidare per dieci ore”. Un’agevolazione operativa che è stata fornita dal dipartimento riguarda la determinazione dei tempi-limite per rientrare nelle varie fattispecie di regolarità o di violazione. Principi analoghi a questi sui tempi di guida valgono per la valutazione dei tempi di riposo, per i quali le regole sono ancora più frastagliate. Infatti, nell’arco di una giornata, si può riposare sia per 11 ore ininterrotte sia per due periodi, il primo di almeno tre ore e il secondo di almeno nove. Sono poi ammesse giornate di riposo ridotto e ci sono casi particolari, come il computo dei tempi d’imbarco su treni o traghetti.