Strada Facendo

Quando una buca per strada è considerata una “trappola”?

Questa rubrica, curata dai legali dello studio legale Callipari di Verona, è a disposizione di tutti coloro che hanno un problema da risolvere legato al mondo del trasporto e della viabilità e desiderano ricevere un consiglio. Le domande vanno indirizzate alla redazione di Stradafacendo, all’indirizzo: baskerville@baskervillesrl.it

Domanda
Recentemente ho avuto un incidente causato dalle pessime condizioni della strada (in moto sono entrato in una buca nell’asfalto larga oltre 60 centimetri e profonda una decina). A chi devo presentare il conto dei danni (45 giorni a casa dal lavoro per una doppia frattura riportata e il motorino mezzo sfasciato?). E con quante possibilità di vincere la causa e recuperare i soldi senza correre il rischio di avere oltre al danno la beffa (di perdere la causa e dover pagare pure  le spese legali)?
Federico

Risposta

Nella fattispecie d’incidente provocato da buca stradale, la giurisprudenza ha progressivamente evoluto il suo pensiero circa le condizioni necessarie per l’accertamento positivo della responsabilità civile dell’ente pubblico proprietario della strada (è infatti questo il soggetto verso cui si può rivolgere la pretesa risarcitoria per il danno sofferto). È dibattuto, infatti, se in questo caso  possa essere invocata la responsabilità della pubblica amministrazione soltanto in forza della disposizione generale di cui all’articolo 2043 del Codice civile o se sia proponibile la responsabilità per le cose in custodia ex articolo 2051 del Codice civile. La differenza più evidente e più significativa risiede nel diverso regime dell’onere della prova, giacché, accogliendo la prima ipotesi, colui che pretende il risarcimento del danno deve dimostrare, oltre al nesso di causalità diretta tra il sinistro e la presenza della buca (nel senso che quest’ultima è stata da sola causa efficiente del primo), anche l’elemento soggettivo della colpa dell’ente proprietario (intesa come negligenza, imprudenza ed imperizia nella manutenzione dell’infrastruttura), mentre, aderendo alla seconda ipotesi, è sufficente la prova del rapporto di causa  – effetto, avendo la legge addossato al custode, in forza della sua particolare posizione con la cosa detenuta , una responsabilità oggettiva per i danni che da questa possano derivare, salva la possibilità per quest’ultimo di prova contraria (naturalmente a suo carico), dai connotati, tuttavia, molto rigorosi. La giurisprudenza più tradizionale, che sostiene la ricorrenza nella fattispecie di un caso di ordinaria responsabilità civile, afferma, coerentemente a tale assunto, che non si possa intravedere la colpa della pubblica amministrazione nel caso in cui la buca, per la sua ampiezza e/o profondità, fosse visibile con notevole anticipo dal conducente del mezzo sinistrato, sicché quest’ultimo, ove avesse tenuto una condotta di guida più prudente, avrebbe potuto sicuramente evitarla. Soltanto nel caso in cui la buca assuma concretamente i connotati d’insidia o trabocchetto, potrà, pertanto – secondo quest’orientamento – essere accertata la responsabilità dell’ente proprietario nella causazione del sinistro; in caso contrario, bisognerà necessariamente concludere per la mancanza di responsabilità dell’ente medesimo (vedi le sentenze del Tribunale di Milano 27.1.2003, nonchè della Cassazione 3.12.2002 n. 17152 in Foro it. 2003, I). La giurisprudenza menzionata ha altresì ammesso di recente ( Cassazione 9.1.2001 n.240;  Cassazione 9.1.2002 n. 200) la possibilità di un concorso di colpa fra privato e pubblica amministrazione nella produzione dell’evento dannoso (con conseguente riduzione proporzionale dell’obbligazione risarcitoria a carico di quest’ultima) nella misura in cui risulti in giudizio che la distrazione e/o l’imprudenza del conducente è stata concausa (nella misura concertamente accertata) dell’evento dannoso unitamente alle pessime condizioni dell’asfalto. Più di recente ( Cassazione 23.7.2003 n. 11446;  Cassazione 15.1.2003 n. 488;  Cassazione 13.1.2003 n. 289)  – come sopra anticipato – ha, tuttavia, preso corpo  un diverso orientamento della suprema corte, assai più severo nei confronti della pubblica amministrazione, laddove ha stabilito l’applicabilità del regime di responsabilità ex art. 2051 del Codice civile al danno prodotto da manchevolezze della manutenzione del manto stradale.  L’ente pubblico potrà allora sottrarsi alla responsabilità per l’incidente occorso unicamente dimostrando l’impossibilità di esercitare un controllo continuo e completo sullo stato delle strade di sua proprietà. Si ritiene che ricorra tale impossibilità “oggettiva” esimente quando sussiste la duplice condizione di un uso generalizzato del bene (da parte di una massa cospicua di utenti) e della notevole estensione del bene stesso. La valutazione della ricorrenza nel caso concreto di dette condizioni non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Resta, comunque, il fatto che l’ente pubblico potrà essere esonerato dalla responsabilità fornendo elementi di giudizio utili a provare che il danno patito dal conducente del veicolo è frutto del caso fortuito o del fatto, esclusivo o concorrente, del danneggiato o di un terzo (Cassazione 17.5.2001 n. 6767, Cassazione10.5.1999 n. 4616, Cassazione 13.5.1999 n.4757). Dalla verifica di tali ipotesi, risulta, invero, escluso il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno da essa prodotto.

Avvocato Ivan Di Costa (Studio legale Callipari Verona)

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