Con i sindacati decisi a chiedere che tali orari dovessero essere considerati come straordinario e che quindi le spese sostenute dai conducenti dovessero essere rimborsate dal datore di lavoro. Ricorso pienamente accolto dai giudici di Chieti. .Una notizia che si è subito sparsa fra i lavoratori del settore trasporto persone ma, subito dopo, anche nel mondo dell’autotrasporto. Proprio grazie all’articolo di Uomini e trasporti che nelle primissime righe del testo sottolinea come “la sentenza che analizziamo oggi riguardi una società per azioni pubblica italiana, la Tua, che ha la Regione Abruzzo come socio unico e gestisce il trasporto pubblico urbano, interurbano e ferroviario della regione centromeridionale”, ma aggiungendo immediatamente un passaggio destinato a far raddrizzare le antenne al mondo dell’autotrasporto: “Ma sorge subito un dubbio: cosa c’entra l’autotrasporto merci con il trasporto passeggeri? In realtà per la fattispecie che esamineremo – la famosa Cqc, Carta di qualificazione conducente – il valore di questa decisione è assolutamente congruente e, anzi, potrebbe denotare una tendenza di grande impatto non solo normativo, ma anche economico.Al di là del valore della sentenza in sé e sempre in attesa di un eventuale ricorso in secondo grado, a noi interessa il principio che ne è derivato. Infatti, chiunque sia in possesso del certificato di qualificazione del conducente – quindi anche camionisti – e si sia trovato a dover pagare di tasca propria le spese del rinnovo potrebbe a questo punto in teoria chiedere il rimborso delle spese sostenute”. E, ancora: “Il principio sancito dalla sentenza non ha perciò solo carattere locale, ma interessa qualsiasi conducente in possesso di Cqc, sia per trasporto persone che merci, comprendendo quindi, oltre agli autoferrotranvieri e ai lavoratori del settore noleggio con conducente, anche autotrasportatori, autisti della logistica o dell’igiene ambientale, la cui certificazione professionale sia propedeutica allo svolgimento dell’attività lavorativa. In buona sostanza, dunque, ogni guidatore che abbia rinnovato di tasca propria il titolo abilitativo potrebbe recuperare tutta o buona parte della somma, facendone ad esempio richiesta attraverso le strutture sindacali preposte”. Una frase, quest’ultima, che ha spinto numerosi titolari di imprese di autotrasporto a contattare le proprie associazioni di categoria per chiedere informazioni. Come nel caso di un’associata alla Fai di Bergamo alla quale i responsabili hanno risposto che “la sentenza si riferisce al trasporto pubblico locale di persone, settore in cui da molti anni è consuetudine, per via di accordi sindacali, che l’azienda organizzi o paghi il corso di rinnovo Cqc”, che “nel nostro ordinamento giuridico le sentenze non fanno giurisprudenza” e che “ quindi a oggi non c’è nessuna norma, accordo sindacale o sentenza che imponga a una ditta di autotrasporto merci conto terzi di pagare il rinnovo della Cqc al dipendente, come non c’è per l’Adr o per la patente di guida”. In futuro le cose potranno cambiare? Può anche darsi, ma a oggi quel ”collegamento” fra una sentenza che riguarda gli autisti di pullman e i camionisti appare, come ha commentato un responsabile dell’associazione bergamasca, “quantomeno un po’ forzata”.