Le compagnie di assicurazione possono proporre l’installazione della scatola nera all’assicurato, in sede di stipula del contratto e, se acconsente, il cliente fruisce di uno sconto di almeno il 7 per cento. Lo prevede il decreto, nella parte sull’Rc auto, varato venerdì 13 dicembre dal Consiglio dei Ministri. Si prevede anche, dice la nota di Palazzo Chigi, la possibilità per l’impresa di risarcire in forma specifica (cioè riparando il danno) con società di riparazione convenzionate, con una riduzione del premio “almeno pari al 5 per cento”.
Il decreto, informa la nota di Palazzo Chigi, introduce novità sul risarcimento del danno in forma specifica: l’impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l’assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’Ivass entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento, spiega sempre la nota di Palazzo Chigi, in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento.
È poi prevista la non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall’esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es: il carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento.
È prevista anche una riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale – che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre – in virtù della quale le prestazioni di servizi medico-sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento.
Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’Ivass, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio. Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza sull’entità della riduzione effettuata del premio e l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della clausola contrattuale. Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni.