L’Autorità garante della concorrenza e del mercato – si legge in una nota – contesta la poca chiarezza nelle modalità di presentazione e offerta del prezzo del biglietto: considera infatti ingannevole non includere nel prezzo del biglietto pubblicizzato la commissione per il pagamento con carta di credito. Alla luce di questi principi l’Autorità sta analizzando i comportamenti di altre tre compagnie europee.
Le istruttorie nei confronti delle quattro compagnie, concluse in tempi differenziati, erano state avviate a seguito delle segnalazioni ricevute da numerosi consumatori e relative associazioni.
L’Antitrust ha contestato alle società la scarsa chiarezza sull’effettivo prezzo dei biglietti promosso in annunci pubblicitari, diffusi su giornali e siti internet, nonché nel sistema di prenotazione on line. In particolare l’Autorità, confortata anche dalla legislazione comunitaria, ha ritenuto scorretta, in base al Codice del Consumo, la separata applicazione, nonché la mancanza o incompleta informazione in merito al “supplemento carta di credito” rispetto al prezzo del volo, in caso di acquisto sul web.
Questo onere aggiuntivo veniva addebitato nella fase conclusiva del processo di prenotazione su internet, cioè al momento della selezione della carta di credito, “facendo così lievitare in misura consistente il prezzo inizialmente pubblicizzato o scelto dai consumatori fra le offerte tariffarie dei vettori”. Le istruttorie hanno inoltre dimostrato che questo supplemento è stato “calcolato da tutte le società in misura superiore ai costi effettivi sopportati nei confronti dei circuiti (ad es. Visa, Mastercard, ecc.), rappresentando quindi una fonte di ricavo per le loro attività”. L’Antitrust ha anche giudicato “scorretta” la scelta, effettuata da Alitalia e Germanwings, di pubblicare sul web, solo in lingua inglese, le condizioni tariffarie o le condizioni generali di trasporto che il consumatore deve necessariamente accettare per perfezionare l’acquisto.