Il decreto legislativo modifica la normativa preesistente, realizzando un quadro normativo unitario aggiornato alla luce dello sviluppo delle conoscenze in campo scientifico e sanitario e delle esperienze maturate, che consentirà di superare le criticità che lo Stato e le regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione della previgente normativa.
Detto questo, nessuno sa ancora come comportasi, a livello di amministrazione locale, naturalmente. Blocchi? Divieti? Limitazioni? La speranza è che presto la ministra chiarisca le regole. E la cosa non fa dormire certo sonno tranquilli agli autotrasportatori, memori delle “sparate” dell’onorevole Prestigiacomo in materia di trasporto su gomma.
Due gli obiettivi che vengono raggiunti: razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, e responsabilizzare tutti i soggetti interessati all’attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze. Tali finalità sono conseguite attraverso un processo di ottimizzazione delle attività e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato. È prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali qualora da un’apposita istruttoria risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dell’aria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa. In tal caso si procede all’adozione di misure di carattere nazionale sulla base dei lavori di un comitato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.