Regole attuali. Secondo la normativa vigente (art. 7, quarto comma, lett, c del dpr 633/72), le prestazioni di trasporto – scrive Ricca su “Italia Oggi” – eccettuati i trasporti intracomunitari di beni, si considerano effettuate nel territorio dello stato proporzionalmente alla distanza ivi percorsa, per cui è rilevante ai fini dell’Iva nazionale soltanto il tragitto percorso nel territorio italiano e la quota di corrispettivo ad esso imputabile. Se la prestazione si riferisce a merci in esportazione, transito, importazione temporanea, nonché in importazione definitiva in caso di tassazione in dogana, tale quota è comunque non imponibile ai sensi dell’att. 9, n. 2, del dpr 633/72. La residua quota di corrispettivo, imputabile alla tratta esterna al territorio nazionale, è invece irrilevante (o fuori campo per difetto di territorialità), per cui non è soggetta a registrazione e dichiarazione Iva, né rileva ai fini del plafond. La suddetta regola proporzionale non vale per i trasporti intracomunitari di beni, come definiti dall’art. 40, comma 7, del dl n. 33l/93, ai quali si applica infatti il criterio del comma 5 del medesimo articolo 40. che localizza la prestazione: Nel paese del committente, qualora questi sia un soggetto passivo stabilito nella Comunità – nel luogo di inizio del trasporto, qualora il committente sia un soggetto passivo extracomunitario oppure un privato consumatore. La prestazione di trasporto intracomunitario di beni è dunque trattata in modo unitario e, se resa a imprese stabilite nell’Ue, è soggetta all’imposta nel paese del committente, mentre nel paese del prestatore configura, secondo la norma italiana, un’operazione equiparata a quelle non imponibili, come tale rilevante ai fini del plafond.
E vediamo ora invece cosa cambierà dal 1° gennaio 2010 sempre grazie all’articolo pubblicato da “Italia Oggi”.
“Nella nuova disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi, delineata dalla direttiva n. 8 del 2008, non sono più previsti criteri particolari per le prestazioni di trasporto di merci per conto di imprese (o più esattamente di soggetti passivi). Criteri particolari sono invece previsti per i trasporti di beni nei confronti di privati.
Trasporti di beni nei confronti di imprese. Queste prestazioni, come si diceva in apertura, ricadranno nella nuova regola generale, per cui, indipendentemente dalla natura del trasporto (intracomunitario o meno), il luogo dell’operazione sarà il paese in cui è stabilito il committente, Di conseguenza: Se il committente è un’impresa nazionale la prestazione è territoriale in Italia (fermo restando l’eventuale non imponibilità ai sensi dell’art, 9) – se il committente è un’impresa estera (comunitaria o extracomunitaria), la prestazione non è territoriale in Italia, per cui non rileverà neppure ai fini del plafond.
Inoltre, se la prestazione interviene tra soggetti stabiliti nell’Ue, scatterà l’obbligo per il prestatore e per il committente di dichiararne l’importo negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, al fine di consentire i controlli circa il corretto assolvimento dell’imposta a destinazione.
Trasporti di beni nei confronti di privati. Per i trasporti di beni commissionati da soggetti che non rivestono la qualifica di soggetto passivo dell’Iva, invece, la territorialità continuerà ad essere disciplinata da criteri differenti a seconda che si tratti di trasporti intracomunitari oppure no. Le nuove regole ricalcheranno sostanzialmente quelle attuali, richiamate nell’introduzione, per cui: – i trasporti non intracomunitari si considereranno effettuati nel territorio dello stato in proporzione alla distanza ivi percorsa – i trasporti intracomunitari si considereranno effettuati nel territorio dello stato se hanno inizio nel territorio stesso. Anche in questo caso si registrerà la novità del regime di extraterritorialità (in luogo di non imponibilità) della prestazione territorialmente non rilevante, con conseguente perdita del plafond.
Trasporti di persone. Si segnala infine, per completezza, che nessuna novità è prevista per i trasporti di persone, che continueranno quindi ad essere regolati dal criterio proporzionale previsto dall’art. 7, quarto comma, lett. c).