Strada Facendo

Cosa occorre fare per vendere trasporti?

Questa rubrica, curata dai legali dello studio legale Callipari di Verona, è a disposizione di tutti coloro che hanno un problema da risolvere legato al mondo del trasporto e della viabilità e desiderano ricevere un consiglio. Le domande vanno indirizzate alla redazione di Stradafacendo, all’indirizzo: baskerville@baskervillesrl.it

Domanda
Per vendere trasporti occorre possedere dei requisiti particolari o può farlo un trasportatore qualunque?
Attendo una pronta risposta. Grazie.
Cosimo, O.M.T.srl di Molfetta

Risposta
Se non ho inteso male la domanda, il lettore intende chiedere se ed eventualmente quali sono i requisiti per fare lo spedizioniere e stipulare a tale titolo contratti di trasporto per conto dei committenti e, inoltre, se un autotrasportatore iscritto all’Albo può effettuare anche tale servizio.
Al primo quesito rispondo, facendo preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1442/1941, è spedizioniere l’impresa che svolge “abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente e in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie”.L’articolo 1737 del Codice Civile regola il contratto di spedizione stabilendo che  “il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere quindi si interpone fra colui che vuole spedire la merce e l’impresa che materialmente eseguirà il trasporto.
Per poter svolgere professionalmente tale attività è obbligatorio iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità e attitudine tecnica e il rilascio di un’apposita cauzione.
Le professioni di autotrasportatore e di spedizioniere sono cumulabili in capo alla stessa azienda (com’è comprovato dall’articolo 1741 c.c. che prevede la possibilità che lo spedizioniere esegua in proprio il trasporto commissionatogli dal committente), a condizione naturalmente che quest’ultima sia in possesso del titolo abilitativo per ciascuna (che per l’autotrasporto, com’è noto, è l’iscrizione all’albo nazionale).
Per completezza, si osserva che lo spedizioniere si distingue dall’agente di trasporti, il quale presta i suoi servizi al vettore per trovargli la clientela e rientra nella categoria generale degli agenti di commercio, nonché dal mediatore di trasporti, che mette in diretto contatto colui che vuole spedire una merce e il vettore per la stipulazione di un contratto di trasporto. Si ritiene che lo svolgimento professionale di tali attività sia incompatibile con l’esercizio dell’autotrasporto di merci disciplinato dalla normativa vigente.

Avvocato Ivan Di Costa (Studio legale Callipari Verona)

Exit mobile version