I ladri lasciano un motorino rubato a uno sconosciuto nel mio cortile e tocca a me pagare la rimozione?
Un ladro (in questo caso di motorino), abbandona la refurtiva a due ruote nel cortile di casa mia. E’ vero che, se chiamo i vigili e questi lo fanno portar via col carro attrezzi, toccherà a me pagare?. Uno dei vostri avvocati sarebbe così cortese da rispondere a questa mia? Grazie. Gianna
Gentile Gianna, in linea di principio ritengo di poter affermare che il proprietario di casa incolpevole non possa essere ritenuto obbligato a pagare alcunché per la rimozione della “refurtiva”, trattandosi di cosa mobile destinata o alla restituzione al legittimo proprietario o, in assenza, alla confisca. L’esperienza mi insegna, però, che l’accesso della forza pubblica alla proprietà privata per la rimozione di veicoli è spesso una procedura di non facile attuazione soprattutto se non siamo in grado di dimostrare che il veicolo è oggetto di reato e non è stato, invece, semplicemente abbandonato. Tale prova non è affatto agevole e, in mancanza, generalmente la forza pubblica non interviene. La mancata rimozione genera ovviamente gravi disagi in capo ai proprietari dell’immobile che non solo non vedono la forza pubblica intervenire ma non possono, nemmeno, rimuovere autonomamente il mezzo.
Avvocato Giangiacomo Alborghetti
Se i consumi dell’auto sono diversi da quelli dichiarati chi posso denunciare? Esiste una class action?
Avvocato Alborghetti buongiorno. Dopo aver letto la notizia sui consumi reali di carburante di diverse auto, in particolare tedesche, che sarebbero molto più alti di quelli dichiarati posso chiederle se è a conoscenza di class action per denunciare questa che, se fosse confermata, credo sia una vera e propria truffa? In secondo luogo: se volessi fare un test con la mia vettura e “allegarlo” come prova in un’eventuale denuncia a titolo personale contro la concessionaria locale che mi aveva garantito certi consumi, cosa debbo fare? Devo portarmi come testimone/consulente un meccanico che accetti di fare da “perito”? O cos’altro? Grazie per la risposta che vorrà eventualmente fornirmi. Daniela
Buongiorno Daniela. Ultimamente si sente vociferare della class-action che verrà proposta dall’associazione Altro Consumo sulle differenze tra i consumi dichiarati dai produttori di autovetture, finalizzati ad aumentare le vendite, e quelli reali (http://www.altroconsumo.it/auto-e-moto/automobili/news/sei-sicuro-dei-consumi-reali-della-tua-auto). È opportuno premettere che una class action è un’azione legale condotta più soggetti, membri di una determinata categoria, che chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della categoria medesima. L’art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha modificato il codice del consumo, ha esteso la possibilità di esperire l’azione oltre che alle associazioni di consumatori anche ai consumatori individuali. Un’azione a titolo personale richiede, sul punto, un’istruttoria piuttosto elaborata, che potrebbe richiedere anche costi elevati. Bisognerebbe, in ogni caso, partire dal contratto sottoscritto con il concessionario per valutare se quest’ultimo si sia effettivamente obbligato a garantire il consumo indicato o meno. Sembra, dunque, più conveniente aderire ad una class-action proposta da una associazione di consumatori, sia dal punto di vista economico che dell’attività istruttoria poiché normalmente l’associazione standardizza la raccolta dei dati ad essa necessari.
Avvocato Giangiacomo Alborghetti
Se si circola con l’assicurazione scaduta da meno di quindici giorni si prende la multa?
Se si circola con l’assicurazione scaduta da 10 giorni e si viene fermati dalla polizia, si può essere multati oppure no? Mi hanno detto che nel 2013 c’è stato un decreto che impedisce alle forze dell’ordine di fare la multa se l’assicurazione è scaduta da meno di 15 giorni. Grazie! Bruno
L’articolo 22 del decreto legislativo n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, ha apportato modifiche al cd. Codice delle assicurazioni private” di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introducendo l’articolo 170-bis riguardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative. Tale norma prevede che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.c.a. di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati. La norma prevede che l’impresa di assicurazione è tenuta ad comunicare al contraente la scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. Evidentemente, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti. Alla luce di questo quadro normativo, si deve ritenere non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti da non più di quindici giorni.
A conferma di tale interpretazione il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n.1319 del 14 febbraio 2013 nella quale ha espressamente precisato che “si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso”.
Avvocato Ivan Di Costa
Un agente non sequestra l’auto a chi gira senza assicurazione. Ne risponderà in tribunale?
Vorrei rivolgere una domanda per i vostri avvocati: un agente di polizia (o un carabiniere, un vigile, un agente della Guardia di finanza) ferma un’auto senza assicurazione e non sequestra il mezzo. Quell’automobilista se ne va e causa un incidente ammazzando qualcuno o lasciandolo su una sedia a rotelle. Senza assicurazione nessuno risponderà. Io vengo a sapere che chi l’ha fermato non gli ha sequestrato l’auto. Posso fargli causa (a lui a titolo personale e allo Stato come suo datore di lavoro) per essere stato “complice” di quel delinquente che circolava senza assicurazione? Dario (Pavia)
Caro Dario, il comma 15 dell’articolo 116 del Codice della Strada punisce con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida. Siamo, in presenza, quindi di un reato perseguibile penalmente sia pure con pena pecuniaria. Il successivo comma 15 della stessa disposizione stabilisce che, all’accertamento della violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Fatta questa premessa, va evidenziato che l’adozione in via cautelare della misura accessoria del fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni (ai sensi del terzo comma dell’art. 224 -ter del Codice della Strada), se è vero che non implica il contestuale spossessamento del mezzo a carico del trasgressore, ne comporta tuttavia l’immediata cessazione dalla circolazione, secondo quanto recita il primo comma dell’art. 214 del Codice della Strada, il quale prevede, infatti, che: ” …il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”. Mi pare che già il significato testuale della disposizione si opponga alla possibilità di consentire al reo, sia pure a titolo provvisorio fino al raggiungimento del luogo nel quale verrà scontato il fermo, di mettersi nuovamente alla guida perpetrando così il rischio di mettere in pericolo la sicurezza stradale. Se una simile decisione da parte degli agenti di polizia stradale si appalesa, pertanto, illegittima, tuttavia, bisogna escludere che da questa condotta omissiva discenda per ciò stesso la responsabilità penale degli stessi per le conseguenze mortali in ipotesi occorse al terzo in conseguenza del sinistro stradale provocato dal conducente a cui sia stato consentito di condurre il mezzo fino a casa. Una tale ricostruzione potrebbe essere valida soltanto nella misura in cui venga dimostrato che l’incidente è dipeso dalla totale inettitudine da parte di costui a guidare (ad esempio, elementi sintomatici potrebbero essere la guida contromano, una manovra brusca e grossolana, una frenata improvvisa ed ingiustificata, ecc…), concretizzando così quel fattore di estremo rischio per la sicurezza stradale alla cui prevenzione era, per l’appunto, preordinata la misura sanzionatoria colpevolmente non disposta dall’Autorità che aveva l’obbligo d’eseguirla.
Avvocato Ivan Di Costa
Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione generale per la Motorizzazione-Roma mi ha comunicato tramite posta in data 10-12-2013 che la mia patente aveva subito una variazione per una violazione del Codice della strada e relativo verbale del 23-11-2011. La stessa identica comunicazione mi era stata spedita il 06-12-2012. Mi sono stati detratti altri due punti senza motivo. C’è da precisare che sulle due comunicazioni l’unica cosa che varia, oltre al “punteggio attuale” è la data di acquisizione del verbale (stesso numero di verbale). Ho fatto un riscontro e dal 23 novembre 2011 non ho ricevuto verbali, quindi dovrei avere incrementato il punteggio di due punti… e non persi. Cosa bisogna fare? Roberto
Se filmo col telefonino un pirata della strada e poi lo metto on line compio qualche reato?
Mi rivolgo agli avvocati di Stradafacendo. Se io faccio un filmato tipo quello del camionista che sorpassa in un tratto con doppia linea, vietatissimo e pericolosissimo, ovviamente usando il telefonino mentre sono passeggero e non certo guidatore, quindi senza creare alcuna situazione di pericolo, e poi lo lo metto in rete un modo che si veda benissimo la targa di quel farabutto, sono in qualche modo perseguibile? Sono in strada, luogo pubblico; faccio un’opera meritoria (fornisco alla polizia che per strada non c’è mai delle prove concrete e documentabili…); faccio davvero prevenzione e tutelo lo persone oneste. In teoria dovrei meritarmi una medaglia, ma in questo Paese (e con certi magistrati da test psichiatrico immediato) non si sa mai… Grazie per la risposta che vorrà darmi. Mauro.
Mauro buongiorno, il filmare qualcosa in luogo pubblico e metterlo in rete non è una condotta che possa essere penalmente perseguibile. Sono comunque da evitare commenti che possano essere diffamatori.
Avvocato Natale Callipari
Come possiamo ottenere il risarcimento per le spese sostenute per il Sistri?
Buonasera, noi vorremmo sapere come fare per ottenere il risarcimento delle spese sostenute riguardante la pratica Sistri. Attendiamo Vs. cortese riscontro. Claudio Viviani
Com’è noto, i ripetuti rinvii dell’entrata a regime del Sistri (ossia del sistema telematico di controllo in tempo reale della tracciabilità dei rifiuti speciali), disposti dal 2010 al 2013 dal ministero dell’Ambiente, hanno procurato a tutti gli operatori della filiera dei rifiuti un pregiudizio economico non indifferente per via degli esborsi che sono stati chiamati a sostenere per ottemperare alle nuove disposizioni, ai quali, però, non è corrisposta la fruizione di alcuno dei servizi collegati al nuovo sistema per essere questo rimasto finora inattivo a causa delle clamorose inefficienze funzionali e tecniche riscontrate nei vari “click day”. Non vi è dubbio che le carenze connesse al Sistri siano imputabili esclusivamente a negligenza del ministero dell’Ambiente per non essere stato in grado di vagliare, tra le diverse soluzioni tecniche possibili, quella più efficiente, adottando al contrario un impianto tecnologicamente mal concepito per il quale ha coattivamente imposto contributi annuali ai soggetti obbligati per legge ad aderirvi. È dalla complessiva valutazione del comportamento dell’Amministrazione nella vicenda in esame che non vi è chi non veda come esso si sia concretizzato in una manifesta violazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e diligenza verso i terzi costituzionalmente previsti. Al principio di buon andamento dell’amministrazione, infatti, – “vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale”, sotteso all’art 97 Cost. – la giurisprudenza costituzionale riconosce il valore di parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dal legislatore nella organizzazione degli apparati e dell’attività amministrativa. Il principio del buon andamento, espresso dall’art. 97 Cost., impone che l’azione amministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione. Pertanto, la stessa dovrà attenersi ai criteri di efficacia e di efficienza, che non sembrano, tuttavia, essere stati tenuti in adeguata considerazione nella vicenda che ci occupa. Il danno patrimoniale conseguentemente patito dalle imprese per effetto della condotta illecita della P.A. (per il ristoro del quale si potrà proporre ordinaria citazione avanti al giudice civile) varia dal semplice pagamento del contributo annuale d’iscrizione al Sistri nel biennio 2010-2012 alle spese sostenute per la formazione del personale e per l’acquisto di computer appositamente dedicati ed ulteriormente (in particolare, per gli autotrasportatori) alle spese d’installazione delle black box sui camion ed al costo telefonico delle schede Sim abilitate al traffico dati in uscita da quei dispositivi verso la piattaforma unica telematica.
Avvocato Ivan Di Costa
Il ministero non mi invia il rinnovo della patente. E io, autista, rischio di non poter lavorare…
Come a tutti voi, non mi è arrivato il tagliandino del rinnovo dopo visita del 24 agosto 2012. Faccio l’autista e vado parecchie volte nella Repubblica di San Marino dove la mia patente non è valida: non è giusto andare dai carabinieri e dichiarare il falso dicendo di avere smarrita la patente aspettando un duplicato che con i tempi che corrono chi sa quando arriverà… Cosa devo fare? Nel frattempo posso guidare a San Marino? Che schifo! Un italiano deluso.
Con l’entrata in vigore, dal gennaio del 2013, dell’ultima riforma del Codice della strada, è stato messo in soffitta il sistema dei tagliandini adesivi da applicare sul retro della patente al momento del rinnovo, prevedendosi in sua sostituzione l’emissione di un duplicato nel quale verrà indicata la data della nuova scadenza. Tale nuovo regime per essere operativo attende però un decreto attuativo previa pronuncia favorevole in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni. Fino a quel momento, ove non fosse giunto per posta il tagliandino (ed è un caso frequente, considerato che da novembre dell’anno scorso non se ne stampano più) la circolazione in Italia continua ad essere consentita previa esibizione alle autorità della certificazione medica che attesta l’idoneità psicofisica, mentre per la circolazione in Stati esteri (compreso, quindi, San Marino) si pongono numerosi problemi in quanto la validità di detta certificazione generalmente non è riconosciuta. L’unica strada percorribile in alternativa sembrerebbe, pertanto, essere quella del rilascio di un duplicato della patente.
Avvocato Ivan Di Costa
Posso fare l’esame per la patente con l’assicurazione scaduta ma da meno di 15 giorni?
La mia domanda è questa: è possibile fare un esame per la patente di guida con un veicolo del quale la polizza di assicurazione è scaduta ma non sono ancora passati 15 giorni oltre la data di scadenza? Un grazie anticipato per una eventuale risposta ufficiale.
Ogni dubbio sulla validità ed efficacia del tagliando dell’assicurazione RCA scaduto da meno di quindici giorni è venuto definitivamente meno dopo che la circolare del 14 febbraio 2013 del Ministero dell’Interno ha chiarito – interpretando l’articolo 22 del decreto legge 179/12 (il quale ha introdotto l’articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative)- che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduto”. Ciò significa che in tal caso è consentito all’automobilista circolare per altri 15 giorni successivi allo scadere della polizza senza incorrere in contravvenzioni. Ne segue ulteriormente che non sussistono più impedimenti a sostenere l’esame pratico di guida per chi abbia un veicolo con RCA scaduta da meno di quindici giorni, dovendosi ritenere fino a quel termine pienamente valida ed operativa la copertura assicurativa.
Avvocato Ivan Di Costa
Ho ereditato un capannone che usa solo mio fratello. Devo pagare lo stesso l’Imu?
Buongiorno, ho ereditato da mia mamma assieme a due fratelli un capannone (1/3 ciascuno). Solo mio fratello utilizza per la sua attivata’ il capannone. Devo pagare l’Imu? Non percepisco nessun affitto per l’utilizzo che ne fa mio fratello. Grazie per una risposta.
In caso di di più comproprietari o titolari di uno stesso diritto di godimento sull’immobile (usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi e superficie), l’imposta va pagata da ciascuno con versamenti separati in proporzione alle proprie quote, indipendentemente dall’uso o non uso che ne faccia.
Avvocato Ivan Di Costa
Mi rivolgo agli avvocati di Stradafacendo per sapere se chi nel febbraio scorso non è stato fermato dalla nevicata ma da una burocrazia che fa acqua da tutte le parti ha diritto a vedersi risarcire i danni… Grazie per la risposta che vorrete eventualmente darmi. Vincenzo
Caro Vincenzo, sarebbe semplicistico e inappropriato appellarsi all’inclemenza del tempo per giustificare le vicissitudini e il disagio patiti dagli autotrasportatori che, a partire dalla 22 di domenica 10 febbraio e per le successive 32 ore hanno dovuto fermare i propri veicoli di massa totale oltre le 7,5 ton per ottemperare alle ordinanze prefettizie che, in numerose province del Centro – Nord Italia, in ragione del paventato rischio di precipitazione nevose di forte intensità, ne hanno interdetto in via precauzionale la circolazione. Si può senz’altro affermare, alla luce di quanto accaduto dopo (emergenza quasi subito rientrata dopo la constatazione dell’innevamento scarso o modesto su quasi tutte le arterie autostradali e stradali coinvolte) che in questo caso l’azione delle pubbliche autorità non ha certamente brillato né per puntualità dell’intervento né per efficacia e proporzionalità delle misure adottate. Sotto il primo profilo, è innegabile quanto sia stata tardiva l’iniziativa assunta dal ministero dell’Interno (tramite Viabilità Italia) di inviare soltanto di domenica alle Prefetture di ben 11 regioni la raccomandazione di procedere al blocco della circolazione dei tir da lì a poche ore. Eppure la notizia dell’imminente allerta meteo era stata già diffusa dai bollettini della Protezione civile nei giorni precedenti. Ma è soprattutto la rigida e indiscriminata applicazione di quella raccomandazione attuata a livello locale dalle singole Prefetture che ha destato non poche perplessità, in quanto si è proceduto a interdire la circolazione dei mezzi pesanti a prescindere dalla verifica puntuale sul territorio di eventuali situazioni d’emergenza che giustificassero l’adozione di provvedimenti così drastici in luogo degli ordinari rimedi previsti per i casi di precipitazione nevose (secondo una gradualità d’interventi codificata nei piani neve attualmente in vigore). Gli elementi di criticità appena evidenziati denunciano profili d’illegittimità da cui risultano irrimediabilmente viziate le sopra ricordate ordinanze, non potendo essere sufficiente a renderle immuni da critiche l’interesse pubblico alla sicurezza stradale alla cui tutela sono state dichiaratamente finalizzate. Invero, simili divieti, avendo un inevitabile impatto lesivo sugli interessi economici delle aziende di trasporto coinvolte dallo stop dei mezzi pesanti, non vanno adottati in maniera frettolosa ed indiscriminata (diremmo esagerata), come invece è accaduto nella fattispecie, bensì, al contrario, soltanto in casi circoscritti di eccezionale gravità accuratamente vagliati e verificati sul campo (specie, quando non si è in presenza di escalation meteorologiche improvvise ed inaspettate) e comunque dopo un necessario confronto con tutte le autorità e gli enti coinvolti e previa interlocuzione tempestiva delle categorie economiche interessate (in primis, gli autotrasportatori). Rappresenta un principio consolidato nel nostro ordinamento che la pubblica amministrazione debba adottare, tra le soluzioni astrattamente possibili a raggiungere il risultato prefissato, quella più idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi privati coinvolti. In base a questo principio, le singole situazioni di carattere privato (cioè, facenti capo a determinati soggetti) e, in genere, a contenuto patrimoniale, non devono venire sacrificate al di là di ciò che è strettamente necessario per il soddisfacimento dell’interesse pubblico primario perseguito in concreto. In sintesi, il predetto principio di proporzionalità implica che ogni misura indirizzata ad incidere su singole situazioni soggettive private deve essere idonea, cioè adeguata all’obiettivo da raggiungere in concreto, e necessaria, nel senso che si deve ricorrere ad essa solo se non è disponibile un’altra misura ugualmente efficace, ma meno incidente negativamente sulla singola situazione privata. Alla luce dei principi di diritto appena evidenziati, i divieti prefettizi del 10 – 11 febbraio appaiono gravemente in difetto dal punto di vista della loro legittimità, non fosse altro perché, a un esame sereno ed obiettivo dei fatti, non appaiono essere sostenuti né dalla necessità (le condizioni meteo reali sin dalle prime ore del mattino di lunedì 11 scongiuravano ogni pericolo di emergenza) né dalla idoneità (atteso che comunque si poteva raggiungere il medesimo risultato di mettere in sicurezza la rete stradale attraverso le procedure ordinarie previste in questi casi). Dalla violazione del principio di proporzionalità consegue l’obbligo a carico della Pubblica amministrazione di risarcire il danno in favore delle singole aziende di trasporto che hanno subito perdite economiche quale conseguenza immediata e diretta del fermo dei propri camion. Il termine per proporre azione risarcitoria davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (Tar) competenti per territorio è di 120 giorni dalla cessazione degli effetti delle ordinanze prefettizie impugnate.
Avvocato Ivan Di Costa
La compagnia assicurativa può “retrocedermi” dalla 1a alla 14a classe di merito senza alcun motivo?
Egregio avvocato, la mia compagnia assicurativa fino all’anno scorso ha assicurato l’auto intestata alla mia società utilizzando, per il calcolo del bonus malus, la condotta di guida dell’amministratore della società, cioè il sottoscritto.Il quale, non avendo provocato (tocco ferro!) incidenti negli ultimi 30 anni, ha scalato la classifica degli automobilisti più meritevoli fino a ottenere la prima classe di merito e quindi le migliori condizioni economiche in assoluto. Ora l’amministratore della società, cioè il sottoscritto, dopo aver deciso di acquistare una nuova auto, intestandola sempre alla società, si è sentito rispondere che questo non è possibile: o l’auto viene intestata al soggetto privato (e allora ha diritto a mantenere la prima classe di merito) oppure, se la intesta alla società, deve ripartire dalla classe d’ingresso: la 14. Praticamente come se fosse un automobilista che al volante ha causato sfracelli (e che, in questo caso partirebbe dall’ultima classe, la 18). È questa la meritocrazia che usano le compagnie assicurative? È così che viene premiato uno che ha cercato di comportarsi da buon automobilista? C’è qualcosa che posso fare per non perdere i meriti acquisiti e non dover pagare una polizza gonfiata all’inverosimile dalla “caduta” nell’ultima categoria di merito? Grazie. Pietro.
Seimila euro di multa, patente sospesa. Ecco quanto costa taroccare il cronotachigrafo…
Posso approfittare per chiedere all’avvocato Giangiacomo Alborghetti cosa rischia (condanna penale? sanzione amministrativa? ) chi “tarocca” il cronotachigrafo con la calamita (o comunque in altri modi)? Grazie per la risposta che vorrà darmi. Giampaolo
Caro Gianpaolo, la manomissione del cronotachigrafo è punita dal nuovo Codice della Strada che all’art. 179 com. 2 prevede espressamente: “Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo… …Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.” In sintesi, quindi, la manomissione del cronotachigrafo comporta una rilevante sanzione pecuniaria oltre che la sospensione della patente di guida per il conducente. Tutte le violazioni accertate, inoltre, comportano l’automatica segnalazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all’Ufficio Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della ditta ed una serie di sanzioni accessorie in capo alla ditta proprietaria del veicolo in quanto sia il conducente del veicolo che ha l’obbligo dell’uso dell’apparecchio che il datore di lavoro proprietario del mezzo di trasporto, sono responsabili dell’efficienza dello stesso e conseguentemente rispondono laddove il cronotachigrafo non funzioni o venga alterato. Ricordo che tutti gli autoveicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone devono essere dotati di una particolare apparecchiatura, il cronotachigrafo appunto, al fine di consentire il controllo del rispetto delle normative in tema di tempi di guida e tempi di riposo che vanno osservati da parte di tutti i conducenti e membri dell’equipaggio dei veicoli adibiti al trasporto professionale. La funzione del cronotachigrafo, quindi, è di fondamentale importanza in tema di sicurezza stradale e la pratica di “taroccare” tale strumento deve essere fortemente stigmatizzata anche al di là delle sanzioni che l’ordinamento prevede.
Avvocato Giangiacomo Alborghetti
Il Codice della strada punisce i piedi fuori dal finestrino?
Egregio avvocato Alborghetti, ma quei “signori” che credono d’essere tanto fighi e invece fanno semplicemente la figura degli incivili un po’ idioti che si vedono girare in auto con i piedi fuori dal finestrino (ovviamente sto parlando del passeggero) sono multabili? Il Codice della strada prevede questo particolarissimo caso?
Grazie
Stefano B ( Bologna).
Gentile Stefano, in Italia vigono attualmente oltre 150mila leggi (tanto per darti un’idea nella rigorosissima Germania non se ne contano nemmeno 6.000), e pensi che non ci sia una norma che regoli la fattispecie che poni all’attenzione e che francamente si potrebbe risolvere applicando un minimo di buon senso e di educazione? Eccola: secondo l’articolo169 IV comma del nuovo Codice della strada “Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre su detti veicoli… …il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”.
Ed ancora il X comma prevede: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 318”. In conclusione, quindi, laddove un pubblico ufficiale rilevasse che un passeggero impedisca la visibilità del guidatore (anche del solo specchietto retrovisore?) o determini una sporgenza della sagoma trasversale del veicolo ben potrebbe infliggere la prevista sanzione. Che poi una sanzione di questo tipo sia mai stata inflitta è tutta un’altra storia ma anche questo è il frutto dell’Italica cultura.
Avvocato Giangiacomo Alborghetti
Migliaia di persone guidano senza assicurazione. In caso d’incidente con un’auto non assicurata chi mi tutela?
Avvocato Alborghetti buongiorno. Posso chiederle se esiste una qualsiasi forma di tutela che un cittadino onesto, che assicura regolarmente la propria auto, può attuare per difendersi dal mare di delinquenti che oggigiorno guidano auto senza polizza, senza copertura? In altre parole è possibile fare prevenzione? Esistono polizze che coprano anche il rischio di avere un incidente con un farabutto non assicurato? Grazie e complimenti perla rubrica. Grazie. Monica
Cara Monica, purtroppo ad oggi le maggiori compagnie assicurative non prevedono polizze che garantiscano l’assicurato dai danni subiti a causa di un veicolo non assicurato. Indipendentemente dal fatto che il proprietario dell’auto non assicurata sia un delinquente o meno, purtroppo abbiamo affrontato anche casi in cui il proprietario del veicolo non assicurato era un incolpevole e onesto cittadino con l’unica colpa di aver pagato il premio ad un falso assicuratore, non è possibile attivarsi in via preventiva per il singolo automobilista. Ciò premesso voglio però fornire alcune rassicurazioni: il cittadino non viene lasciato completamente indifeso di fronte a questi infausti eventi. La Legge n. 990 del 1969, infatti, ha istituito il cosiddetto Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive ora Ministero dello sviluppo economico, dalla Consap Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo assolve, per quanto a noi qui rileva, al compito di provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose. Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo attraverso un prelievo sui premi delle polizze RC Auto la cui misura è attualmente pari al 2,5% dei premi incassati nel ramo. L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, l’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri, invece, sono di esclusiva competenza dell’Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l’eventuale azione giudiziaria. Non Le nascondo che l’iter per ottenere il giusto indennizzo non è veloce e agevole ma data, purtroppo, la gravità che connota spesso i sinistri di cui stiamo parlando ritengo che sia, comunque, una strada che debba essere percorsa.
Avvocato Giangiacomo Alborghetti
Lo Stato ridà la patente a un pilota assassino: Posso denunciare lo Stato per “complicità”?
Caro avvocato di Stradafacendo, spesso è capitato (e temo continuerà a succedere) che a persone che hanno provocato gravi incidenti stradali, anche con vittime, sia stata restituita poi, in tempi anche non troppo lunghi, la patente. La domanda che le pongo è: qualora quella persona a cui è stata restituita la patente provocasse un altro incidente, magari mortale, i familiari potrebbero citare a giudizio lo Stato come “complice” dell’omicidio (per ora colposo, in attesa che venga finalmente trattato e giudicato per quello che è: un omicidio vero e proprio)? Se un genitore lascia a casa un figlio minore da solo egli accade qualcosa di grave il padre o la madre ne rispondono, per abbandono di minore. Perchè lo Stato, che dovrebbe essere un “buon padre di famiglia” per tutti gli italiani, non dovrebbe rispondere, penalmente e civilmente della grave colpa di lasciare liberi (di uccidere degli innocenti) e impuniti i delinquenti del volante, gente che spesso guida ubriaco o drogato? Grazie. Paolo M. (Genova)
Caro Paolo, sempre più spesso, purtroppo, la cronaca ci riporta incidenti causati da soggetti recidivi in danno di vittime inerti, “colpevoli” unicamente di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. In questi casi si configurano due diverse responsabilità: una responsabilità penale volta all’accertamento di un reato (per esempio di lesioni od omicidio) e all’applicazione della relativa pena detentiva e una responsabilità civile volta all’accertamento e al risarcimento dei danni subiti dal soggetto coinvolto nel sinistro. In entrambi i casi è a mio parere difficile chiamare in causa lo Stato Italiano: per quanto riguarda la responsabilità penale in quanto quest’ultima ha natura strettamente personale e, per quanto riguarda la responsabilità civile, poiché è difficile ravvisare un nesso di causalità sufficientemente consistente tra la condotta statale e l’incidente stesso. Anche una responsabilità statale “per culpa in vigilando” è da escludere perché pur ritenendo calzante la similitudine dello Stato quale “buon padre di famiglia che deve badare ai propri figli” non è possibile pretendere una garanzia di “risultato” in capo alle istituzioni. Ciò comporterebbe la paradossale conseguenza che lo Stato Italiano sarebbe tenuto a rispondere per ogni reato commesso da soggetto recidivo, in caso cioè di furti, omicidi, rapine etc. Il legislatore italiano si è mosso negli ultimi anni nel senso di inasprire notevolmente le condotte relative alla guida degli autoveicoli, come sempre però, ciò che veramente dissuade il cittadino dal commettere un illecito e di conseguenza tutela chi si mette sulla strada non è la particolare severità della pena ma la certezza che quella stessa pena venga comminata e, su questo fronte, c’è sicuramente ancora molto lavoro da fare.
Avvocato Giangiacomo Alborghetti
Se un vigile non blocca gli scooteristi senza casco, lo possiamo denunciare?
Una domanda per l’avvocato: mi trovo a camminare per il centro, vedo due persone in scooter senza casco, i vigili li guardano e non fanno nulla. Posso denunciarli per omesso controllo o per qualche altro reato? (Forse se tutti imparassimo a fare così contribuiremmo a creare una cultura della sicurezza e della legalità ben diversa da quella che abbiamo oggi, soprattutto nell’altra Italia, il sud…
Grazie. Daniela
Sottoscrivo la e mail di Daniela e aggiungo: se filmo con il mio telefonino i vigili che non fanno nulla (così posso anche dimostrare che stavano guardando proprio in quella direzione, non erano intenti a guardare altrove) , il filmato ha valore di prova in tribunale? Grazie.
Grazie. Sabrina
Qui custodiet ipsos custodes? Care Daniela e Sabrina già Giovenale nelle Satire si era chiesto chi avrebbe controllato i controllori e dopo oltre duemila anni non vi nascondo che la risposta a questo interrogativo suscita ancora molte perplessità. L’ordinamento italiano tenta di trovare una risposta per il tramite dell’art. 328 del codice penale, secondo cui: “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. Se andiamo, però a verificare quante volte questa sanzione sia stata comminata a casi analoghi a quelli da voi prospettati il risultato è pressoché nullo. Questo poichè, innanzitutto, la norma prevista dall’art. 328 c.p. richiede che l’accusa fornisca la non agevole prova del dolo generico in capo al pubblico ufficiale che omette l’atto dovuto. Una mera inerzia, un semplice non facere senza un ulteriore elemento che esprima concretamente la volontà negativa del soggetto agente non possono essere qualificati come rifiuto implicito e, quindi, non possono essere puniti. In buona sostanza i comportamenti denunciati potrebbero rimanere impuniti poiché non si è raggiunta la prova, seppur con l’ausilio anche di filmati ad hoc, che il pubblico ufficiale, nel caso concreto, abbia deliberatamente voluto omettere di elevare la contravvenzione. D’altro canto, però, e senza con questo voler in alcun modo giustificare comportamenti da voi giustamente stigmatizzati, va anche sottolineato come l’operato delle nostre forze dell’ordine sia generalmente improntato a principi di correttezza e all’osservanza dei precetti di legge. Ciò avviene, ovviamente, compatibilmente con i mezzi a disposizione delle forze dell’ordine e, purtroppo, anche con il contesto sociale in cui sono chiamati ad operare. Forse la soluzione, ma è una mia personale convinzione, è proprio nella valorizzazione di quella cultura della sicurezza e della legalità che Daniela prospetta nel suo intervento, che deve avere sì riguardo all’attività dei nostri pubblici ufficiali ma deve, innanzitutto, improntare la condotta di tutti i cittadini e, in primo luogo, la nostra.
Avvocato Giangiacomo Alborghetti
Sono rimasto bloccato per ore per colpa della protesta No Tav: posso chiedere il risarcimento dei danni?
Caro avvocato, come autotrasportatore rimasto bloccato quattro ore in coda per colpa delle proteste dei comitati No Tav, posso richiedere i danni al comitato stesso? Può, chiunque, per avanzare sue pur legittime proteste, danneggiare altre persone, oltretutto favorevolissime, come il sottoscritto, alla realizzazione dell’alta velocità che potrà solo far diventare più competitiva l’Italia? Giacomo (Cuneo)
La domanda posta dal lettore è ragionevole e di buon senso. La mia risposta è positiva nel senso che i tanti autotrasportatori rimasti incolonnati per diverse ore sulle strade della Val di Susa hanno sofferto un pregiudizio economico non indifferente (rappresentato dal costo del lavoro dell’autista e dal fermo del veicolo) a causa del blocco della circolazione provocato dagli sbarramenti innalzati dai contestatori aderenti ai comitati (autoribattezzatisi NO-TAV) per bloccare il passaggio delle forze dell’ordine. La condotta dei manifestanti che viene in rilievo in questo caso può astrattamente essere inquadrata come interruzione di pubblico servizio, reato previsto e punito dall’art. 340 c.p. con la reclusione fino a un anno (per i capi , promotori od organizzatori la pena è aumentata da uno a cinque anni). Trattandosi di una condotta manifestamente antigiuridica che ha avuto l’effetto di comprimere la libertà degli utenti privati e professionali della strada di far uso del bene pubblico per i propri spostamenti, gli autori e gli ideatori dei blocchi stradali possono essere ritenuti civilmente responsabili, ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile, per i disagi procurati per l’effetto agli automobilisti, nella misura accertata concretamente dal giudice in corso di causa (si ricordi che, trattandosi di illecito penale, la quantificazione del risarcimento comprenderà anche il danno morale). L’azione risarcitoria potrà essere introdotta mediante la costituzione di parte civile nell’eventuale processo penale a carico dei responsabili oppure con separato autonomo giudizio civile da proporre con citazione non oltre 5 anni dai fatti, davanti al Giudice di Pace (se il valore della causa non supera i 5000 €) oppure davanti al Tribunale (se superiore ai 5000 €) del luogo di residenza dei convenuti o, in alternativa, del luogo dove la condotta illecita si è consumata.
Avvocato Ivan Di Costa
Un euro e 40 centesimi per posteggiare l’auto per strada senza alcuna sorveglianza. Non è un “furto”
Spettabile redazione di Stradafacendo, avrei un quesito da porre al vostro esperto legale: nella città in cui risiedo, Bergamo, posteggiare nelle aree adibite alla sosta pubblica a pagamento con parchimetro gestito dall’Atb (Azienda di Trasporti pubblici) -per intenderci lungo le strade, vicino ai marciapiedi, delimitate dalle strisce blu – costa 1 euro e 40 centesimi l’ora. Per 10 ore (tanto mi fermo in ufficio!!!!) fa 14 euro, 27mila delle vecchie lire. E questo solo per lasciare “abbandonata” l’auto in mezzo alla strada, senza alcuna sorveglianza, senza che in caso di danni vandalici (recentemente mi hanno tranciato di netto lo specchietto retrovisore) qualcuno ne risponda. La domanda è: è legale far pagare simili cifre (un furto!) a fronte di un simile (dis)servizio? E ogni amministrazione pubblica è libera di determinare i costi? Non c’è una normativa nazionale di riferimento?
Grazie. Pietro (Bergamo)