Strada Facendo

Alla guida a piedi nudi? Si può. E non sono vietati neppure infradito o zoccoli. Ma l’assicurazione…

C’è un quesito che si ripete puntualmente ogni estate. E riguarda se sia lecito o meno guidare con ciabatte e infradito o più in generale con delle scarpe aperte. Ancora oggi c’è chi al mare lascia delle scarpe in auto per la guida nel timore di prendere una multa da un vigile troppo solerte. Ci sono donne e uomini che si rivolgono al negozio di scarpe di fiducia per chiedere consiglio. Capita inoltre di vedere splendide ragazze infilarsi stivaletti e sandali tacco 12 prima di scendere dall’auto ed entrare in discoteca o al ristorante.

Ora, per quanto riguarda il tacco alto si tratta probabilmente solo di comodità, visto che non è certo semplicissimo schiacciare i pedali con simili trampoli; diverso è il discorso di infradito e ciabatte e con questo articolo speriamo di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Ebbene da quasi vent’anni, dal 1993, per l’esattezza, per il Codice della strada potete indossare non solo le infradito, ma pure altri tipi di ciabattine estive. Come precisa la Polizia di Stato sul suo portale, “non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l’uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo né è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)”. Ma un rischio comunque potrebbe esserci. In caso di incidente stradale, potrebbero infatti nascere conseguenze spiacevoli per l’automobilista, in particolare con l’assicurazione. Questo potrebbe avvenire soprattutto se le Forze dell’Ordine nel loro verbale dovessero indicare proprio l’assenza delle calzature o la loro inadeguatezza come una delle cause che hanno portato al sinistro. Il piede infatti, magari sporco di sabbia, potrebbe scivolare dal pedale del freno, oppure le ciabatte potrebbero sfilarsi e incastrarsi sotto i pedali, rendendone difficoltoso l’utilizzo”. L’assicurazione, infatti, dopo aver pagato i danni causati, potrebbe chiedere all’automobilista la rivalsa per non aver rispettato il Codice della Strada, “a meno che”, spiega sempre ansa.it, “nel contratto RCA non si sia firmata la clausola di rinuncia alla rivalsa per infrazioni al Codice”. Gli articoli 140 e 141 del Codice prevedono infatti che venga tenuto un comportamento tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” e che il conducente debba “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. L’automobilista potrebbe, quindi, essere costretto a pagare i danni provocati agli altri veicoli, ma anche le spese mediche e i danni permanenti. E nel caso in cui “la prognosi cagionata a terzi fosse superiore ai 30 giorni”, si legge sempre su ansa.it, “allora si verificherebbero gli estremi per far scattare anche le previsioni penali sulle lesioni gravi, contenute nella legge sull’omicidio stradale”.

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