Camionisti, un nutrizionista è pronto a guidarvi nel viaggio fra le abitudini alimentari a rischio

La salute vien mangiando. Ma anche, anzi soprattutto, viaggiando nelle abitudini alimentari, a volte sbagliate, di moltissimi di noi. Parola di Maura Baraldi, direttrice di Fai Bergamo, che dopo aver organizzato nel 2021 i primi “Pit stop della salute” (offrendo un “pacchetto” composto da esami più visita specialistica a tariffa convenzionata agli oltre 6500 dipendenti delle 350 imprese di autotrasporto associate per fare prevenzione contro le più diffuse malattie maschili, con un occhio di riguardo ai problemi più o meno gravi alla prostata) ha deciso di far accelerare con il nuovo anno la campagna di prevenzione per la tutela della salute “targata” federazione autotrasportatori italiani di Bergamo. Puntando l’attenzione proprio sui problemi di salute legati alle abitudini alimentari, a volte non esattamente salutari soprattutto per chi, in particolare, non fa troppi ceck up al proprio organismo, con una nuova “manovra verso il benessere” affidata a un medico nutrizionista. Continua a leggere

Prezzi dei carburanti, così la macchina della burocrazia fa il “pieno di multe” ai benzinai

Partiamo dall’antefatto: una legge del 2009 ha stabilito che i distributori di carburanti siano obbligati alla comunicazione dei prezzi praticati a quello che poi sarà l’ “Osservaprezzi carburanti” del ministero dello Sviluppo economico. E già su questo obbligo ci sarebbe parecchio da recriminare, domandandosi, per esempio, perché solo i distributori di carburanti debbano avere un simile obbligo e perché tutti gli altri prodotti di prima necessità non dovrebbero avere lo stesso obbligo a vantaggio dei consumatori… Pazienza, i gestori hanno le spalle larghe. Ma se la norma prevede solamente l’obbligo della comunicazione dei prezzi praticati, un successivo Decreto ministeriale di attuazione, emanato l’anno seguente, ha introdotto un ulteriore obbligo del tutto imprevisto e, soprattutto, insensato, prevedendo che anche in totale assenza di variazioni si devono “comunicare” i prezzi entro e non oltre otto giorni dall’ultima comunicazione. In pratica il gestore deve collegarsi al sito del ministero e “inviare” i prezzi senza alcuna modifica. Quale può essere la logica di una simile previsione? Continua a leggere