Merci trasportate da un privato: un documento dovrà provare che non è per commercio?

Esiste già un’esenzione per i privati che usino un veicolo per trasportare merci per proprio conto non effettuando un trasporto commerciale e dunque una norma già sufficiente a tutelare i trasporti marginali non di mercato e un’eventuale ampliamento dell’ambito operativo dell’esenzione potrebbe essere un errore e andrebbe comunque valutato anche in funzione delle esigenze concrete di controllo. E’ questo il pensiero espresso da Giuseppe Bisogno, direttore del servizio di Polizia stradale del ministero dell’Interno, ascoltato in un’audizione in commissione Lavori pubblici al Senato, nell’ambito dell’esame del Pacchetto mobilità, atti comunitari relativi al trasporto su strada, in merito alla proposta di prevedere che un privato, “quando usi un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento 561 del 2006 per trasportare merci per proprio conto non sia obbligato a registrare i tempi di guida e di riposo e quindi a possedere o usare il tachigrafo o la carta del conducente”. Dovrebbe essere piuttosto precisato”, ha aggiunto il direttore del servizio di Polizia stradale, “ che il veicolo utilizzato per uso non commerciale dovrebbe essere sempre munito di documentazione idonea a dimostrare la natura del trasporto e la proprietà delle merci trasportate e andrebbe inoltre espressamente esplicitato che in tali casi esiste l’obbligo di inversione dell’onere della prova e dev’essere il trasportatore a dover dimostrare che le merci trasportate sono al di fuori di una qualsiasi logica commerciale”.

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