Costi minimi per la sicurezza del trasporto, nuova sconfitta per la committenza

Nuova delusione per la committenza che aveva impugnato la validità dei costi minimi per la sicurezza nel trasporto merci, chiedendo di sospenderli: i giudici del tribunale regionale amministrativo del Lazio hanno infatti deciso di rinviare alla Corte europea la valutazione circa un’eventuale sussistenza di incompatibilità, rispetto ai principi europei, nelle disposizioni di legge che hanno introdotto i costi minimi della sicurezza. Il Tar ha però confermato le precedenti decisioni assunte fra cui quella con cui, nel respingere la richiesta di sospensiva, aveva riconosciuto la prevalenza del valore della sicurezza rispetto agli interessi economici.  I giudici del Tar non hanno evidentemente condiviso né il danno denunciato dalla committenza né le evidenti incompatibilità sottolineate nel ricorso, fortemente voluto in particolare dalla grande committenza e hanno voluto per correttezza giuridica interpellare la Corte europea. “In attesa della decisione, per la quale non sono certo previsti tempi brevi, le norme restano dunque assolutamente in vigore e occorrerà che chi di dovere cominci a farle rispettare”, ha commentato il presidente di Unatras Paolo Uggè. “Ora la committenza cercherà probabilmente di sostenere che il Tar ha criticato le disposizioni ma, pur se vero (il Tar ha sollevato dubbi), questo non implica assolutamente l’annullamento della norma. Non esiste infatti che un tribunale amministrativo possa annullare in alcun modo norme di legge. Diciamo che su una questione cosi delicata si è deciso di non decidere e di rinviare a un organo superiore, e nel caso internazionale, la pronuncia finale. Insomma una sentenza “all’italiana” che però lascia immutata sostanzialmente la situazione”.

6 risposte a “Costi minimi per la sicurezza del trasporto, nuova sconfitta per la committenza

  1. Caro Stefano, quelli che Tu definisci “altri” non sono altro che i committenti. Ti invito a riflettere su questi fatti. I costi della sicurezza sono stati annullati dal Tar del Lazio? Risposta: no! Di più, la sntenza conferma i precedenti pronunciamenti tra i quali, a ulteriore conferma, c’è il rifuto alla richiesta di sospensiva avanzata dalla committenza. Terza considerazione: le delibere dell’Osservatorio non sono state annullate. In sostanza fino a quando la Corte europea non si pronuncerà le norme restano in vigore. E’ vero che il Tar ha avanzato dei dubbi sulle norme. Ricordo che sono i medesimi dubbi che vennero sollevati anni fa nei confronti delle tariffe a forcella. Ebbene quei dubbi vennero tutti fugati con la decisione della Corte europea che invece riconobbe la compatibilità con il principio comunitari delle tariffe obbligatorie. I dubbi quindi sono legittimi, ma non possono mutare le dispsosizioni. Anche a proposito dei pronunciamenti dei vari magistrati il giudice “Può” sospendere il giudizio sulla provvisoria esecutività. Nulla di diverso rispetto a quello previsto oggi. Ricordo che sempre a proposito delle tariffe non vi furono sospensioni sulle controversie in corso. Anche allora vi furono dei giudici che non concedevano, rinviavano o invece emanavano sentenze. Questi i fatti. Se poi gli operatori non intendono utilizzare quanto loro è consentito noi non possiamo farci nulla. Ma non è accettabile che un trasportatore prenda per buono le affermazioni legittime, ma interessate, di committenti. Anche noi siamo interessati a tutelare gli interessi dei trasportatori ma non facciamo affermazioni a vuoto ma supportandole con i fatti.

  2. E che dire del ricorso per inadempimento? Lo Stato italiano ha ottemperato agli obblighi cui è tenuto in forza del diritto dell’UE? I controlli sono stati eseguiti come disposto dalla UE, tanto per fare un esempio? Con questo tipo di ricorso la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Se la Corte accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Se la Corte ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato la sua sentenza, può imporgli una sanzione economica.
    E che dire del ricorso per carenza? Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. Se essi si astengono da tale obbligo, gli Stati membri e le altre istituzioni dell’UE e, a talune condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono adire la Corte per far constatare ufficialmente detta carenza. Cosa hanno deciso sul cabotaggio o sull’orario di lavoro dei “padroncini” che non tutti hanno recepito, tanto per fare un altro esempio?
    Buon lavoro agli avvocati delle nostre associazioni!

  3. Siamo italiani e quindi ammalati di retorica. Non è forse meglio credere che il Tar, come fatto in precedenza sul merito della valenza dei costi minimi, avendo affamato che servono alla sicurezza collettiva, abbia voluto avere una verifica europea? A me piace questa versione anche perché non stiamo parlando di giochini da carte bollate di avvocati ma di vita di aziende, di vita di chi ci lavora e prima di tutto vita dei cittadini che questi costi alla fine proteggono.

  4. Siamo italiani e di malattie ne abbiamo diverse. Più che di retorica soffriamo di ermeneutica. Putroppo abbiamo a che fare con chi di giochini da carte bollate se ne intende e ci sguazza pure. I risultati parlano. Quando al “credere” a volte si finisce per credere una cosa semplicemente perché si vorrebbe che fosse vera. Che dire, speriamo…

  5. Ormai è tanto che si spera, alla fine che dopo tanti rinvii sui costi minimi è diventata una barzelletta che non ci danno proprio niente, e poi in Italia se le ditte gli chiedi i costi di sicurezza ti dicono se non vuoi lavorare così bene, se no puoi andare pure via… Altro che costi minimi, capito?

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