Tachigrafo sui camion, accordo per una norma europea: “Attenzione alle pmi”

I ministri dei 27 Paesi europei hanno raggiunto un “accordo politico” sulla bozza del nuovo testo legislativo comunitario relativo ai tachigrafi utilizzati nel settore dell’autotrasporto. L’Italia si è espressa a favore delle nuove norme che introducono il tachimetro digitale, ma ha voluto mettere l’attenzione su alcuni punti fermi a difesa delle piccole e medie imprese. 

In particolare, ha fatto presente il viceministro Mario Ciaccia durante il dibattito pubblico, i nuovi tachigrafi dovrebbero essere applicati sui mezzi a partire da 3,5 tonnellate e non da 2,8, altrimenti si “causerebbero oneri eccessivi” per le piccole e medie imprese. No anche ai sensori a peso, che ugualmente “comporterebbero elevati costi”. Ci vuole inoltre una deroga sull’uso del tachigrafo per quei veicoli (principalmente delle piccole medie imprese) che operano nel raggio di 100 chilometri, anziché nei 50 previsti dalle norme attuali, purché, ha precisato Ciaccia, “la guida non sia l’attività principale del conducente”.

3 risposte a “Tachigrafo sui camion, accordo per una norma europea: “Attenzione alle pmi”

  1. Facciamo pure dei distinguo, alla faccia dell’armonizzazione. Che cosa si crede che faccia un conducente come attività principale?

  2. Non esiste alcuna deroga per le aziende che operano sotto i 50 KM!!! Fate disinformazione??? Le deroghe attuali sono: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri; f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa; Fonte: http://www.digital-way.it/Esenzioni.html

  3. Evilboy ha ragione ha ragione ma solo in parte, nel senso che le deroghe che lui ha correttamente indicato sono solo alcune (vedi la lista di seguito riportata). Alcune deroghe sono tassativamente imposte dal regolamento europeo. Questo ultimo poi dà la facoltà agli Stati membri di aggiungere altre deroghe tra quelle indicate sempre nel regolamento. Certo è che il ministro ha comunicato una deroga non presente nel regolamento né tra quelle obbligatorie, né tra quelle facoltative
    Le deroghe totali in Italia sono le seguenti. Deroghe universali europee:
    Articolo 3 Reg. 561/06
    Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali
    effettuati a mezzo di:
    a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio
    regolare di linea, il cui percorso non supera i 50
    chilometri;
    b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i
    40 chilometri orari;
    c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione
    civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del
    mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati
    senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga
    effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi
    servizi e sotto la loro responsabilità;
    d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto
    non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in
    situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
    e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
    f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di
    100 km dalla propria base operativa;
    g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento
    tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli
    nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
    h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima
    ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al
    trasporto non commerciale di merci;
    i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei
    veicoli storici a norma della legislazione dello Stato
    membro nel quale circolano e sono utilizzati per il
    trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

    Deroghe dell’Italia in aggiunta alle precedenti (DM 20/06/2007)

    veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima
    autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
    — dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2,
    paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
    1997, concernente regole comuni per lo sviluppo
    del mercato interno dei servizi postali comunitari e
    il miglioramento della qualità del servizio (1) per la
    consegna di spedizioni nell’ambito del servizio
    universale (servizi postali)
    g) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della
    patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale
    e per il relativo esame, purché non utilizzati per il
    trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
    h) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di
    protezione contro le inondazioni, di manutenzione della
    rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e
    controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei
    telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione
    e della rilevazione di emittenti e riceventi di
    televisione o radio;
    j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o
    parchi di divertimenti;
    l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la
    restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di
    prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;

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