Gasolio per i gruppi frigoriferi: “No alla stessa accisa dell’autotrazione”

Sono oltre 2600 i trasportatori che hanno sottoscritto, impegnandosi in prima persona, la petizione lanciata dall’associazione Transfrigoroute Italia Assotir contro la norma introdotta nell’agosto scorso che prevede – per i soli conducenti professionali – l’obbligo del pagamento immediato delle sanzioni per infrazioni al Codice della strada pena il fermo amministrativo del veicolo fino alla prova dell’avvenuto pagamento. E sono addirittura 783 aziende, che movimentano ogni giorno oltre 6.800 veicoli frigoriferi, quelle che hanno sottoscritto l’altra petizione, lanciata da Transfrigoroute Italia, sezione specializzata di T.I. Assotir per il trasporto a temperatura controllata, con cui si chiede al Governo di correggere la stortura che impone di pagare, per il gasolio necessario al funzionamento dei gruppi frigoriferi, le stesse accise che si pagano sul carburante destinato all’autotrazione.

Transfrigoroute Italia Assotir ha utilizzato, a sostegno delle proprie petizioni, proprio le norme che in Paesi a noi vicini, ma assolutamente più attenti alla competitività strategica del proprio apparato logistico, sono in vigore. Perché, afferma la presidente nazionale Anna Vita Manigrasso, non si può citare ad esempio la Francia quando si parla di Tav e dimenticare che in Francia nessuno si sognerebbe mai di trattare pregiudizialmente il conducente o il proprietario di un veicolo commerciale come dei pericolosi delinquenti, pronti a darsi alla latitanza per non pagare una multa non ancora notificata e su cui, peraltro, vale il diritto al ricorso.
In Francia, in caso di infrazioni al Codice della strada, il fermo amministrativo fino al pagamento dell’ammenda vale solo quando non si possa risalire, al momento della contestazione, all’identità del proprietario del veicolo.
Quanto ai frigo, la questione è ancora più incredibile: se si è titolari di una cella frigorifera in un magazzino, sul carburante che serve a raffreddarla non si pagano accise, mentre se la cella è costituita dal cassone di un veicolo, si paga il carburante per il funzionamento del gruppo frigorifero come quello che serve ad alimentare il motore del camion. Anche qui, a differenza di quanto accade in Francia (“gazole rouge”) ed in altri Paesi Ue. Con buona pace della competitività internazionale delle nostre imprese del trasporto specializzato in Atp che, solo per questo, si trovano a dover rimontare circa 4500 euro l’anno di maggiori costi rispetto ai propri concorrenti europei e decine di migliaia di euro rispetto ai veicoli delle imprese (spesso anch’esse a capitale europeo) delocalizzate nel Maghreb o in Marocco.

2 risposte a “Gasolio per i gruppi frigoriferi: “No alla stessa accisa dell’autotrazione”

  1. Ecco i soliti italiani che fingono sempre di non capire. Ecco i difensori a oltanza, proprio come sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, di privilegi che non tengono in nessuna considerazione la regolarità. Ho sentito il presidente della Fai sostenere che, alla luce della mancata soluzione per pagamenti tramite strumenti telematici dei quali la Polizia è dotata, è necessario modificare la norma con una interpretazione regolamentare che assegni al vettore, rintracciabile, la consegna del mezzo fino a quando la sanzione non viene pagata. Considero questa una scelta giusta perchè gli operatori economici non possono essere obbligati a pagare parcheggi dove lasciare l’automezzo. Diversa è invece la proposta che viene avanzata da questa associazione. Io credo che un conducente che supera i limiti di velocità di 40 chilometri all’ora; che effettua il sovraccarico superiore al 10 per cento; che sorpassa dove esiste la striscia continua e che supera di oltre il 10 per cento i tempi di guida e di riposo non possa essere scusato e debba invece essere meso in difficoltà. Infatti il pagamento immediato ricorre solo in queste quattro violazioni, quindi mi pare che richiedere degli alleggerimenti perchè in altri Paesi non si fa così non mi pare sia onorevole per una categoria che chiede sempre norme sulla sicurezza. A meno di non voler considerare un conducente “normale uno che supera il limite di velocità di 40 chilometri orari o che si fa del sovraccarico.

  2. Concordo con Antonio e aggiungo che tanta solerzia nell’applicazione delle sanzioni deve valere per tutte le sanzioni cioè anche verso i committenti. In particolare quella relativa al sovraccarico che vede direttamente responsabile il caricatore. Costui però non deve pagare nulla nell’immediato. Allora di quale corresponsabilità parliamo?

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