La parola all’avvocato

 

La burocrazia ha fatto molti più danni della nevicata. Adesso chi ci risarcirà i danni?…

Mi rivolgo agli avvocati di Stradafacendo per sapere se chi nel febbraio scorso non è stato fermato dalla nevicata ma da una burocrazia che fa acqua da tutte le parti ha diritto a vedersi risarcire i danni… Grazie per la risposta che vorrete eventualmente darmi

Vincenzo

Caro Vincenzo, sarebbe semplicistico e inappropriato appellarsi all’inclemenza del tempo per giustificare le vicissitudini e il disagio patiti dagli autotrasportatori che, a partire dalla 22 di domenica 10 febbraio e per le successive 32 ore hanno dovuto fermare i propri veicoli di massa totale oltre le 7,5 ton per ottemperare alle ordinanze prefettizie che, in numerose province del Centro – Nord Italia, in ragione del paventato rischio di precipitazione nevose di forte intensità, ne hanno interdetto in via precauzionale la circolazione. Si può senz’altro affermare, alla luce di quanto accaduto dopo (emergenza quasi subito rientrata dopo la constatazione dell’innevamento scarso o modesto su quasi tutte le arterie autostradali e stradali coinvolte) che in questo caso l’azione delle pubbliche autorità non ha certamente brillato né per puntualità dell’intervento né per efficacia e proporzionalità delle misure adottate. Sotto il primo profilo, è innegabile quanto sia stata tardiva l’iniziativa assunta dal ministero dell’Interno (tramite Viabilità Italia) di inviare soltanto di domenica alle Prefetture di ben 11 regioni la raccomandazione di procedere al blocco della circolazione dei tir da lì a poche ore. Eppure la notizia dell’imminente allerta meteo era stata già diffusa dai bollettini della Protezione civile nei giorni precedenti. Ma è soprattutto la rigida e indiscriminata applicazione di quella raccomandazione attuata a livello locale dalle singole Prefetture che ha destato non poche perplessità, in quanto si è proceduto a interdire la circolazione dei mezzi pesanti a prescindere dalla verifica puntuale sul territorio di eventuali situazioni d’emergenza che giustificassero l’adozione di provvedimenti così drastici in luogo degli ordinari rimedi previsti per i casi di precipitazione nevose (secondo una gradualità d’interventi codificata nei piani neve attualmente in vigore). Gli elementi di criticità appena evidenziati denunciano profili d’illegittimità da cui risultano irrimediabilmente viziate le sopra ricordate ordinanze, non potendo essere sufficiente a renderle immuni da critiche l’interesse pubblico alla sicurezza stradale alla cui tutela sono state dichiaratamente finalizzate. Invero, simili divieti, avendo un inevitabile impatto lesivo sugli interessi economici delle aziende di trasporto coinvolte dallo stop dei mezzi pesanti, non vanno adottati in maniera frettolosa ed indiscriminata (diremmo esagerata), come invece è accaduto nella fattispecie, bensì, al contrario, soltanto in casi circoscritti di eccezionale gravità accuratamente vagliati e verificati sul campo (specie, quando non si è in presenza di escalation meteorologiche improvvise ed inaspettate) e comunque dopo un necessario confronto con tutte le autorità e gli enti coinvolti e previa interlocuzione tempestiva delle categorie economiche interessate (in primis, gli autotrasportatori). Rappresenta un principio consolidato nel nostro ordinamento che la pubblica amministrazione debba adottare, tra le soluzioni astrattamente possibili a raggiungere il risultato prefissato, quella più idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi privati coinvolti. In base a questo principio, le singole situazioni di carattere privato (cioè, facenti capo a determinati soggetti) e, in genere, a contenuto patrimoniale, non devono venire sacrificate al di là di ciò che è strettamente necessario per il soddisfacimento dell’interesse pubblico primario perseguito in concreto. In sintesi, il predetto principio di proporzionalità implica che ogni misura indirizzata ad incidere su singole situazioni soggettive private deve essere idonea, cioè adeguata all’obiettivo da raggiungere in concreto, e necessaria, nel senso che si deve ricorrere ad essa solo se non è disponibile un’altra misura ugualmente efficace, ma meno incidente negativamente sulla singola situazione privata. Alla luce dei principi di diritto appena evidenziati, i divieti prefettizi del 10 – 11 febbraio appaiono gravemente in difetto dal punto di vista della loro legittimità, non fosse altro perché, a un esame sereno ed obiettivo dei fatti, non appaiono essere sostenuti né dalla necessità (le condizioni meteo reali sin dalle prime ore del mattino di lunedì 11 scongiuravano ogni pericolo di emergenza) né dalla idoneità (atteso che comunque si poteva raggiungere il medesimo risultato di mettere in sicurezza la rete stradale attraverso le procedure ordinarie previste in questi casi). Dalla violazione del principio di proporzionalità consegue l’obbligo a carico della Pubblica amministrazione di risarcire il danno in favore delle singole aziende di trasporto che hanno subito perdite economiche quale conseguenza immediata e diretta del fermo dei propri camion. Il termine per proporre azione risarcitoria davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (Tar) competenti per territorio è di 120 giorni dalla cessazione degli effetti delle ordinanze prefettizie impugnate.

 Avvocato Ivan Di Costa

 

 

La compagnia assicurativa può “retrocedermi” dalla 1a alla 14a classe di merito senza alcun motivo?

Egregio avvocato, la mia compagnia assicurativa fino all’anno scorso ha assicurato l’auto intestata alla mia società utilizzando, per il calcolo del bonus malus, la condotta di guida dell’amministratore della società, cioè il sottoscritto.Il quale, non avendo provocato (tocco ferro!) incidenti negli ultimi 30 anni, ha scalato la classifica degli automobilisti più meritevoli fino a ottenere la prima classe di merito e quindi le migliori condizioni economiche in assoluto. Ora l’amministratore della società, cioè il sottoscritto, dopo aver deciso di acquistare una nuova auto, intestandola sempre alla società, si è sentito rispondere che questo non è possibile: o l’auto viene intestata al soggetto privato (e allora ha diritto a mantenere la prima classe di merito) oppure, se la intesta alla società, deve ripartire dalla classe d’ingresso: la 14. Praticamente come se fosse un automobilista  che al volante ha causato sfracelli (e che, in questo caso partirebbe dall’ultima classe, la 18). È questa la meritocrazia che usano le compagnie assicurative? È così che viene premiato uno che ha cercato di comportarsi da buon automobilista? C’è qualcosa che posso fare per non perdere i meriti acquisiti e non dover pagare una polizza gonfiata all’inverosimile dalla “caduta” nell’ultima categoria di merito? Grazie. Pietro.

 

Seimila euro di multa, patente sospesa. Ecco quanto costa taroccare il cronotachigrafo…

Posso approfittare per chiedere all’avvocato Giangiacomo Alborghetti cosa rischia (condanna penale? sanzione amministrativa? ) chi “tarocca” il cronotachigrafo con la calamita (o comunque in altri modi)? Grazie perla risposta che vorrà darmi.

Giampaolo

Caro Gianpaolo, la manomissione del cronotachigrafo è punita dal nuovo Codice della Strada che all’art. 179 com. 2 prevede espressamente: “Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo… …Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”  In sintesi, quindi, la manomissione del cronotachigrafo comporta una rilevante sanzione pecuniaria oltre che la sospensione della patente di guida per il conducente. Tutte le violazioni accertate, inoltre, comportano l’automatica segnalazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all’Ufficio Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della ditta ed una serie di sanzioni accessorie in capo alla ditta proprietaria del veicolo in quanto sia il conducente del veicolo che ha l’obbligo dell’uso dell’apparecchio che il datore di lavoro proprietario del mezzo di trasporto, sono responsabili dell’efficienza dello stesso e conseguentemente rispondono laddove il cronotachigrafo non funzioni o venga alterato. Ricordo che tutti gli autoveicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone devono essere dotati di una particolare apparecchiatura,  il cronotachigrafo appunto, al fine di consentire il controllo del rispetto delle normative in tema di tempi di guida e tempi di riposo che vanno osservati da parte di tutti i conducenti e membri dell’equipaggio dei veicoli adibiti al trasporto professionale. La funzione del cronotachigrafo, quindi, è di fondamentale importanza in tema di sicurezza stradale e la pratica di “taroccare” tale strumento deve essere fortemente stigmatizzata anche al di là delle sanzioni che l’ordinamento prevede.   

avv. Giangiacomo Alborghetti

 

Il Codice della strada punisce i piedi fuori dal finestrino?

Egregio avvocato Alborghetti, ma quei “signori” che credono d’essere tanto fighi e invece fanno semplicemente la figura degli incivili un po’ idioti che si vedono girare in auto con i piedi fuori dal finestrino (ovviamente sto parlando del passeggero) sono multabili? Il Codice della strada prevede questo particolarissimo caso?
Grazie
Stefano B ( Bologna).
Gentile Stefano, in Italia vigono attualmente oltre 150mila leggi (tanto per darti un’idea nella rigorosissima Germania non se ne contano nemmeno 6.000), e pensi che non ci sia una norma che regoli la fattispecie che poni all’attenzione e che francamente si potrebbe risolvere applicando un minimo di buon senso e di educazione? Eccola: secondo l’articolo169 IV comma del nuovo Codice della strada “Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre su detti veicoli… …il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”.
Ed ancora il X comma prevede: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 318″. In conclusione, quindi, laddove un pubblico ufficiale rilevasse che un passeggero impedisca la visibilità del guidatore (anche del solo specchietto retrovisore?) o determini una sporgenza della sagoma trasversale del veicolo ben potrebbe infliggere la prevista sanzione. Che poi una sanzione di questo tipo sia mai stata inflitta è tutta un’altra storia ma anche questo è il frutto dell’Italica cultura.

avv. Giangiacomo Alborghetti

Migliaia di persone guidano senza assicurazione. In caso d’incidente con un’auto non assicurata chi mi tutela?

Avvocato Alborghetti buongiorno. Posso chiederle se esiste una qualsiasi forma di tutela che un cittadino onesto, che assicura regolarmente la propria auto, può attuare per difendersi dal mare di delinquenti che oggigiorno guidano auto senza polizza, senza copertura? In altre parole è possibile fare prevenzione? Esistono polizze che coprano anche il rischio di avere un incidente con un farabutto non assicurato? Grazie e complimenti perla rubrica.
Grazie
Monica

Cara Monica, purtroppo ad oggi le maggiori compagnie assicurative non prevedono polizze che garantiscano l’assicurato dai danni subiti a causa di un veicolo non assicurato.
Indipendentemente dal fatto che il proprietario dell’auto non assicurata sia un delinquente o meno, purtroppo abbiamo affrontato anche casi in cui il proprietario del veicolo non assicurato era un incolpevole e onesto cittadino con l’unica colpa di aver pagato il premio ad un falso assicuratore, non è possibile attivarsi in via preventiva per il singolo automobilista.
Ciò premesso voglio però fornire alcune rassicurazioni: il cittadino non viene lasciato completamente indifeso di fronte a questi infausti eventi.
La Legge n. 990 del 1969, infatti, ha istituito il cosiddetto Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive ora Ministero dello sviluppo economico, dalla Consap Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il Fondo assolve, per quanto a noi qui rileva, al compito di provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose.
Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo attraverso un prelievo sui premi delle polizze RC Auto la cui misura è attualmente pari al 2,5% dei premi incassati nel ramo.
L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, l’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri, invece, sono di esclusiva competenza dell’Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l’eventuale azione giudiziaria.
Non Le nascondo che l’iter per ottenere il giusto indennizzo non è veloce e agevole ma data, purtroppo, la gravità che connota spesso i sinistri di cui stiamo parlando ritengo che sia, comunque, una strada che debba essere percorsa.

avv. Giangiacomo Alborghetti

Lo Stato ridà la patente a un pilota assassino: Posso denunciare lo Stato per “complicità”?

Caro avvocato di Stradafacendo, spesso è capitato (e temo continuerà a succedere) che a persone che hanno provocato gravi incidenti stradali, anche con vittime, sia stata restituita poi, in tempi anche non troppo lunghi, la patente. La domanda che le pongo è: qualora quella persona a cui è stata restituita la patente provocasse un altro incidente, magari mortale, i familiari potrebbero citare a giudizio lo Stato come “complice” dell’omicidio (per ora colposo, in attesa che venga finalmente trattato e giudicato per quello che è: un omicidio vero e proprio)? Se un genitore lascia a casa un figlio minore da solo egli accade qualcosa di grave il padre o la madre ne rispondono, per abbandono di minore. Perchè lo Stato, che dovrebbe essere un “buon padre di famiglia” per tutti gli italiani, non dovrebbe rispondere, penalmente e civilmente della grave colpa di lasciare liberi (di uccidere degli innocenti) e impuniti i delinquenti del volante, gente che spesso guida ubriaco o drogat?
Grazie
Paolo M. (Genova)

Caro Paolo, sempre più spesso, purtroppo, la cronaca ci riporta incidenti causati da soggetti recidivi in danno di vittime inerti, “colpevoli” unicamente di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. In questi casi si configurano due diverse responsabilità: una responsabilità penale volta all’accertamento di un reato (per esempio di lesioni od omicidio) e all’applicazione della relativa pena detentiva e una responsabilità civile volta all’accertamento e al risarcimento dei danni subiti dal soggetto coinvolto nel sinistro. In entrambi i casi è a mio parere difficile chiamare in causa lo Stato Italiano: per quanto riguarda la responsabilità penale in quanto quest’ultima ha natura strettamente personale e, per quanto riguarda la responsabilità civile, poiché è difficile ravvisare un nesso di causalità sufficientemente consistente tra la condotta statale e l’incidente stesso. Anche una responsabilità statale “per culpa in vigilando” è da escludere perché pur ritenendo calzante la similitudine dello Stato quale “buon padre di famiglia che deve badare ai propri figli” non è possibile pretendere una garanzia di “risultato” in capo alle istituzioni. Ciò comporterebbe la paradossale conseguenza che lo Stato Italiano sarebbe tenuto a rispondere per ogni reato commesso da soggetto recidivo, in caso cioè di furti, omicidi, rapine etc. Il legislatore italiano si è mosso negli ultimi anni nel senso di inasprire notevolmente le condotte relative alla guida degli autoveicoli, come sempre però, ciò che veramente dissuade il cittadino dal commettere un illecito e di conseguenza tutela chi si mette sulla strada non è la particolare severità della pena ma la certezza che quella stessa pena venga comminata e, su questo fronte, c’è sicuramente ancora molto lavoro da fare.
avv. Giangiacomo Alborghetti

Se un vigile non blocca gli scooteristi senza casco, lo possiamo denunciare?
?
Una domanda per l’avvocato: mi trovo a camminare per il centro, vedo due persone in scooter senza casco, i vigili li guardano e non fanno nulla. Posso denunciarli per omesso controllo o per qualche altro reato? (Forse se tutti imparassimo a fare così contribuiremmo a creare una cultura della sicurezza e della legalità ben diversa da quella che abbiamo oggi, soprattutto nell’altra Italia, il sud…
Grazie
Daniela

?Sottoscrivo la e mail di Daniela e aggiungo: se filmo con il mio telefonino i vigili che non fanno nulla (così posso anche dimostrare che stavano guardando proprio in quella direzione, non erano intenti a guardare altrove) , il filmato ha valore di prova in tribunale? Grazie.
Grazie
Sabrina

Qui custodiet ipsos custodes? Care Daniela e Sabrina già Giovenale nelle Satire si era chiesto chi avrebbe controllato i controllori e dopo oltre duemila anni non vi nascondo che la risposta a questo interrogativo suscita ancora molte perplessità. L’ordinamento italiano tenta di trovare una risposta per il tramite dell’art. 328 del codice penale, secondo cui: “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

Se andiamo, però a verificare quante volte questa sanzione sia stata comminata a casi analoghi a quelli da voi prospettati il risultato è pressoché nullo.

Questo poichè, innanzitutto, la norma prevista dall’art. 328 c.p. richiede che l’accusa fornisca la non agevole prova del dolo generico in capo al pubblico ufficiale che omette l’atto dovuto. Una mera inerzia, un semplice non facere senza un ulteriore elemento che esprima concretamente la volontà negativa del soggetto agente non possono essere qualificati come rifiuto implicito e, quindi, non possono essere puniti.

In buona sostanza i comportamenti denunciati potrebbero rimanere impuniti poiché non si è raggiunta la prova, seppur con l’ausilio anche di filmati ad hoc, che il pubblico ufficiale, nel caso concreto, abbia deliberatamente voluto omettere di elevare la contravvenzione.

D’altro canto, però, e senza con questo voler in alcun modo giustificare comportamenti da voi giustamente stigmatizzati, va anche sottolineato come l’operato delle nostre forze dell’ordine sia generalmente improntato a principi di correttezza e all’osservanza dei precetti di legge. Ciò avviene, ovviamente, compatibilmente con i mezzi a disposizione delle forze dell’ordine e, purtroppo, anche con il contesto sociale in cui sono chiamati ad operare.

Forse la soluzione, ma è una mia personale convinzione, è proprio nella valorizzazione di quella cultura della sicurezza e della legalità che Daniela prospetta nel suo intervento, che deve avere sì riguardo all’attività dei nostri pubblici ufficiali ma deve, innanzitutto, improntare la condotta di tutti i cittadini e, in primo luogo, la nostra.

avv. Giangiacomo Alborghetti

Sono rimasto bloccato per ore per colpa della protesta No Tav: posso chiedere il risarcimento dei danni?

Caro avvocato
come autotrasportatore rimasto bloccato quattro ore in coda per colpa delle proteste dei comitati No Tav, posso richiedere i danni al comitato stesso? Può, chiunque, per avanzare sue pur legittime proteste, danneggiare altre persone, oltretutto favorevolissime, come il sottoscritto, alla realizzazione dell’alta velocità che potrà solo far diventare più competitiva l’Italia?
Giacomo (Cuneo)

La domanda posta dal lettore è ragionevole e di buon senso. La mia risposta è positiva nel senso che i tanti autotrasportatori rimasti incolonnati per diverse ore sulle strade della Val di Susa hanno sofferto un pregiudizio economico non indifferente (rappresentato dal costo del lavoro dell’autista e dal fermo del veicolo) a causa del blocco della circolazione provocato dagli sbarramenti innalzati dai contestatori aderenti ai comitati (autoribattezzatisi NO-TAV) per bloccare il passaggio delle forze dell’ordine.
La condotta dei manifestanti che viene in rilievo in questo caso può astrattamente essere inquadrata come interruzione di pubblico servizio, reato previsto e punito dall’art. 340 c.p. con la reclusione fino a un anno (per i capi , promotori od organizzatori la pena è aumentata da uno a cinque anni).
Trattandosi di una condotta manifestamente antigiuridica che ha avuto l’effetto di comprimere la libertà degli utenti privati e professionali della strada di far uso del bene pubblico per i propri spostamenti, gli autori e gli ideatori dei blocchi stradali possono essere ritenuti civilmente responsabili, ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile, per i disagi procurati per l’effetto agli automobilisti, nella misura accertata concretamente dal giudice in corso di causa (si ricordi che, trattandosi di illecito penale, la quantificazione del risarcimento comprenderà anche il danno morale).
L’azione risarcitoria potrà essere introdotta mediante la costituzione di parte civile nell’eventuale processo penale a carico dei responsabili oppure con separato autonomo giudizio civile da proporre con citazione non oltre 5 anni dai fatti, davanti al Giudice di Pace (se il valore della causa non supera i 5000 €) oppure davanti al Tribunale (se superiore ai 5000 €) del luogo di residenza dei convenuti o, in alternativa, del luogo dove la condotta illecita si è consumata.

Avv. Ivan Di Costa

Un euro e 40 centesimi per posteggiare l’auto per strada senza alcuna sorveglianza. Non è un “furto”

Spettabile redazione di Stradafacendo, avrei un quesito da porre al vostro esperto legale: nella città in cui risiedo, Bergamo, posteggiare nelle aree adibite alla sosta pubblica a pagamento con parchimetro gestito dall’Atb (Azienda di Trasporti pubblici) -per intenderci lungo le strade, vicino ai marciapiedi, delimitate dalle strisce blu – costa 1 euro e 40 centesimi l’ora. Per 10 ore (tanto mi fermo in ufficio!!!!) fa 14 euro, 27mila delle vecchie lire.
E questo solo per lasciare “abbandonata” l’auto in mezzo alla strada, senza alcuna sorveglianza, senza che in caso di danni vandalici (recentemente mi hanno tranciato di netto lo specchietto retrovisore) qualcuno ne risponda. La domanda è: è legale far pagare simili cifre (un furto!) a fronte di un simile (dis)servizio? E ogni amministrazione pubblica è libera di determinare i costi? Non c’è una normativa nazionale di riferimento?
Grazie
Pietro (Bergamo)