Codice della strada, tutte le novità
spiegate punto per punto

Si è tenuta mercoledì la conferenza stampa indetta da ASC Guida Sicura Quattroruote (Automotive Safety Centre), finalizzata alla presentazione del nuovo Codice della strada e delle novità in tema di sicurezza, già approvate dalla Commissione Trasporti della Camera e sottoposte adesso all’approvazione del Senato.
Gli intervenuti, coordinati da Lorenza Moz, Direttore Responsabile di Tutto Trasporti, media partner dell’iniziativa, hanno presentato alla stampa alcune tra le principali novità contenute nel Codice della sicurezza stradale, suddivise tra norme nuove per tutti gli automobilisti e novità per il settore dell’autotrasporto. Ecco il testo integrale del comunicato, una succinta e precisa guida per non incorrere in contravvenzioni ed essere più sicuri sulla strada.
Nuove norme per tutti gli automobilisti

Targa personale – Nasce la “targa personale” che non segue più le vicende del veicolo, ma resta al proprietario in caso di trasferimento di proprietà o di altra modifica del titolo (costituzione di usufrutto, locazione, esportazione all’estero, cessazione della circolazione).

Intestazione dei veicoli
– Sono vietate le intestazioni fittizie. Ogni variazione nell’intestazione di un veicolo va registrata, altrimenti si va incontro a sanzioni amministrative.

Guida accompagnata (foglio rosa) – I minori che hanno almeno 17 anni e hanno il patentino per il motorino possono esercitarsi alla guida di autoveicoli previa autorizzazione amministrativa (foglio rosa) e con l’assistenza di un adulto. Il minorenne deve essere accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B da almeno dieci anni. Il minore deve aver seguito un corso pratico di guida presso un’autoscuola con istruttore autorizzato, di durata pari ad almeno dieci ore, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna. Durante la guida autorizzata, non possono salire sul veicolo altre persone oltre all’accompagnatore; il veicolo deve recare un contrassegno con le lettere “GA”. L’accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con il rappresentante legale del minore. Aumentano le sanzioni per le violazioni al Codice commesse dai neopatentati.

Scuola guida – La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima di un mese dal rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida. La prova pratica può essere ripetuta solo una volta nel termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (ora prevede che possa essere ripetuta una delle due prove d’esame). È introdotto l’obbligo, per l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B, di effettuare esercitazioni in autostrada, o in strada extraurbana, e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Si modifica, inoltre, la normativa sulle autoscuole (anche con riferimento alle attività di formazione).

Rinnovo della patente – L’articolo 126 del Codice stabilisce in 10 anni la durata della validità per le patenti A e B. Se sono rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni di età sono valide per cinque anni, mentre per chi ha almeno 70 anni la validità scende a tre anni. Il rinnovo sarà effettuato con il rilascio di un duplicato della patente medesima e l’indicazione del nuovo termine di validità. I dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato vanno trasmessi al Dipartimento per i trasporti terrestri. Il titolare della patente deve distruggere quella scaduta.

Patente a punti
– Attualmente, se il titolare della patente perde tutti i punti deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica. La modifica prevede che allo stesso esame debba sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione (che comporti una perdita di almeno 5 punti) commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Le nuove norme sono più severe delle precedenti. Sui limiti di velocità ci sarà una minor decurtazione di punti, ma aumentano le sanzioni pecuniarie. Fra l’altro, è prevista una decurtazione di 2 punti per chi, non autorizzato, utilizza le strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide.

Revisione della patente – Anche la guida in stato di ebbrezza è inserita fra le ipotesi che danno al prefetto la facoltà di disporre la visita medica. Inoltre, il medico che accerti la patologia di un suo assistito che ne limita l’idoneità alla guida, deve comunicarlo per iscritto e in via riservata riservata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, informandone l’interessato. Il Dipartimento competente provvede a disporre la revisione della patente. La revisione è prevista anche per i soggetti che abbiano subito un coma prolungato. La revisione della patente diventa obbligatoria se il conducente è coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente o se il conducente è minorenne, titolare di patente A, e compie una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Velocità sulle strade – La possibilità per gli enti proprietari o concessionari delle autostrade di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h può essere esercitata se ci sono apparecchiature per il calcolo della velocità media di percorrenza su alcuni tratti (Tutor) e non solo per le caratteristiche già previste dalle norme vigenti. Aumentano le sanzioni amministrative e la durata di sospensione della patente. (L’Asaps esprime invece tutte le sue perplessità su questo provvedimento in quanto nel frattempo sono stati ridotti anche i punti che verranno prelevati ai violatori del limite delle fasce 10-40 e 40-60 km oltre i 150 km/h con i punti prelevati che scenderanno da 5 a 3 e da 10 a 5. Questa modifica nel suo complesso incentiverà la voglia di velocità e ridurrà il margine di sicurezza in autostrada).

Arresto, fermata e sosta – Abrogata la norma che vieta di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo. Ridotte, per motoveicoli e ciclomotori, le sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle norme in materia di divieto di sosta e di fermata.

Segnalazione dei conducenti di biciclette – Chi conduce biciclette, se circola fuori dai centri abitati, nelle ore serali o notturne o nelle gallerie, deve indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Cinture di sicurezza – Sono dispensati dall’obbligo di utilizzarle i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale, nei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.

Veicoli sequestrati o confiscati – I veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria “che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, prioritariamente in funzione preventiva al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale”. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca “sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora questi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita” purché la vendita non sia antieconomica (in tal caso sono disposte la cessione gratuita o la distruzione del bene).

Rateazione delle multe – “I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16”. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, “il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità dispone la ripartizione del pagamento fino a un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino a un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino a un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Revoca della patente – Chi è punito con la revoca della patente non ne può avere una nuova se non dopo due anni. Non si può riaverla prima di cinque anni se la revoca è dovuta alla violazione delle norme sulla guida sotto l’influenza dell’alcool, guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose e sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Equipaggiamento – L’ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, nel senso di consentire anche, in alternativa, che tali mezzi o pneumatici siano a bordo dell’autoveicolo. Sono previste sanzioni per chi importa, produce e commercializza pneumatici non omologati.

Norme specifiche per l’autotrasporto

Guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope – Il comma 2 dell’articolo 186 del Codice della strada (sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro) è modificato: al posto dell’ammenda c’è una sanzione amministrativa da 500 euro a 2000. Cambiano le norme che disciplinano le sanzioni al conducente il quale, in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale: raddoppiano le pene; sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Oltre un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro c’è la revoca della patente e la sospensione fino a due anni per il conducente che ha provocato l’incidente stradale. Per chi ha meno di 21 anni il tasso alcolico massimo è zero: c’è il divieto assoluto di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche. La proibizione vale anche per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, per quelli che esercitano l’attività di trasporto di persone e cose e i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati. Se a costoro viene riscontrato un tasso alcolemico fra 0 e 0,5 grammi per litro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, raddoppiata in caso di incidente. Il minorenne al quale è accertato un tasso alcolemico superiore a 0 non può conseguire la patente B prima di aver compiuto 19 anni; se supera lo 0,5 non può averla prima dei 21. In quanto alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti sono previsti l’arresto minimo di sei mesi (non più tre), la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni (ora per un tempo da sei mesi a un anno). Si stabilisce, infine, che “i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo”. Sono poi introdotti i narcotest in strada per l’uso di stupefacenti: la polizia potrà effettuarli con l’aiuto di personale sanitario e, in caso di rifiuto del guidatore o di assenza del personale, le forze dell’ordine dovranno accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie.

Guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
– Cambia la disciplina in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto. Ci saranno misure sanzionatorie più rigorose per le infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Per gli autisti che stanno al volante per più di quanto è consentito dalla legge o che non effettuano i riposi prescritti ci saranno multe graduali, che aumentano con l’aumentare della gravità della violazione, ferme restando le altre sanzioni già previste (ritiro patente ecc.). Per esempio: per un autista che guida 30 minuti oltre il limite, la multa va da 143 a 570 euro; se invece guida 2 ore e 5 minuti in più, la multa andrà da 370 a 1.485 euro.

La “scatola nera” – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato “scatola nera”, per rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Autisti di camion e pullman – Per l’esercizio dell’attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Giro di vite sul cabotaggio –  Se un veicolo immatricolato all’estero effettua trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento comunitario e della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 e la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.

Corresponsabilità dei committenti – Quando dalla violazione di disposizioni del Codice della strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione è stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008.

Gli autisti stranieri pagano subito le multe – Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all’estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del Codice della strada che prevedono il pagamento immediato della multa e se ciò non avviene scatta il fermo amministrativo del veicolo.

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