Trasporto merci sulle autostrade d’Europa, sì alle nuove regole ma l’Unione è sempre più divisa

Uso di tachigrafi “intelligenti” per registrare i passaggi di frontiera e le attività di carico e scarico; un massimo di tre operazioni nell’arco di sette giorni, con l’introduzione di un periodo di stop di 5 giorni prima che possano essere effettuate nuove operazioni nello stesso Paese con lo stesso camion; organizzazione del lavoro in modo tale che i camionisti possano tornare a casa ogni quattro settimane (oppure ogni tre nel caso vengano concordati con il datore di lavoro due riposi settimanali più brevi); divieto di trascorrere il riposo settimanale sul mezzo con l’obbligo di dormire in alloggi o alberghi. E, infine, introduzione del principio “stessa paga per lo stesso lavoro nello stesso posto”, con l’applicazione delle regole dei lavoratori distaccati, che non si applicheranno invece nel caso in cui ci sia un legame diretto tra il Paese di lavoro e il Paese di stabilimento dell’impresa. Sono queste le principali novità contenute nell’accordo sottoscritto dai ministri dei trasporti dell’unione europea in materia di trasporto autostradale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei camionisti ed eliminare il ‘dumping’ tra i 28 Paesi aderenti. Un’intesa che ha visto però una spaccatura con diversi Paesi dell’Est, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Croazia, accusati di fare dumping, e che hanno accusato a loro volta gli altri di protezionismo votando contro le nuove regole così come anche Malta, Irlanda e Belgio metre la Romania si è astenuta in vista della presidenza Ue che assumerà a gennaio. “L’accordo dà regole più eque per autisti e aziende di trasporti, e una maggiore efficacia per le autorità nazionali di controllo”, ha detto il ministro Norbert Hofer della presidenza austriaca Ue.

Una risposta a “Trasporto merci sulle autostrade d’Europa, sì alle nuove regole ma l’Unione è sempre più divisa

  1. Scusate sono un po’ lento di comprendonio:mi spiegate meglio il passaggio “introduzione del principio “stessa paga per lo stesso lavoro nello stesso posto”, con l’applicazione delle regole dei lavoratori distaccati, che non si applicheranno invece nel caso in cui ci sia un legame diretto tra il Paese di lavoro e il Paese di stabilimento dell’impresa” ? Grazie.

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