Revisione di auto e moto, attenzione alle scadenze: ecco cosa rischia chi non la fa

Ci sono scadenze che non si possono dimenticare, anche perché le conseguenze sono decisamente pesanti. È il caso della revisione periodica, a cui sono sottoposti tutti i veicoli. Motoveicoli, ciclomotori, autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg devono fare la revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, mentre i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, le autovetture adibite al servizio taxi o noleggio con conducente, gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (come, per esempio, le auto elettriche) devono fare il controllo tutti gli anni. Ma cosa succede a chi circola con un veicolo che non ha fatto la revisione periodica?

Secondo l’articolo 80, comma 14, del Codice della Strada “chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro”, spiega studiocataldi.it, sanzione raddoppiata in caso di recidive. “In questi casi”, spiega il sito di diritto, “l’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione”. A chi si mette sulle strade “con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro. All’accertamento di quest’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e in caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”. Sul Portale dell’automobilista (clicca qui) si può verificare la data dell’ultima revisione ed evitare spiacevoli inconvenienti. Sul sito si possono anche cercare le autofficine autorizzate. La revisione, infatti, può essere effettuata nelle sedi della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli) o nelle officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.5 tonnellate). Al termine della revisione, la Motorizzazione Civile o l’officina autorizzata consegnano un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando con la dicitura “revisione regolare” attesta che il veicolo ha superato il controllo. Se, invece, il veicolo non ha superato il controllo e dovrà presentarsi a una nuova verifica entro un mese (“il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l’utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un’autofficina”, spiega Il Portale dell’Automobilista) verrà consegnato un tagliando con scritto “revisione ripetere”.
“Revisione ripetere-sospeso dalla circolazione” è invece la scritta che compare nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Testo realizzato da Baskerville (www.baskervillecomunicazione.it) per stradafacendo.tgcom24.it

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