Soccorso in mare, cambiano le regole. Ecco chi potrà intervenire e come verrà risarcito

Nuove regole per il soccorso in mare che in futuro potrà essere effettuato da operatori specializzati e con l’applicazione di tariffe predeterminate e che vedrà regolamentare in modo diverso l’aiuto portato da privati. Ad annunciare il cambiamento di rotta è il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati, Vincenzo Garofalo che ha visto approvare all’unanimità la risoluzione da lui presentata al Governo per colmare il vuoto normativo attuale e regolamentare. “Oggi nel caso in cui un’imbarcazione da diporto vada in avaria in mezzo al mare la Guardia costiera e le altre autorità marittime hanno l’obbligo di intervenire solo per portare in salvo le persone che si trovano a bordo, mentre nulla dispone il Codice della navigazione in merito alle attività di rimorchio del mezzo”, ha spiegato sintetizzando Garofalo.“Per colmare il vuoto normativo fino a oggi si è fatto riferimento all’articolo 491 del Codice che impone un obbligo di assistenza in capo a chi si imbatte in una imbarcazione in avaria e il dovere del proprietario della stessa di corrispondere al soccorritore una indennità proporzionata al valore dei beni recuperati, e non solo dell’imbarcazione stessa ma anche di tutto quello che si trova a bordo. Una disposizione che si mostra inadeguata alle esigenze del settore dal momento che, dai tempi della emanazione del codice, la nautica da diporto è cresciuta in modo esponenziale e le avarie alle imbarcazioni sono oggi frequenti”. “Grazie al voto favorevole espresso oggi dalla Commissione il Governo sarà ora chiamato a regolamentare diversamente gli interventi di rimorchio in mare effettuati dai privati, o che prevedano la possibilità delle autorità competenti di trainare le imbarcazioni in difficoltà sulla base di un preciso tariffario. Una soluzione che da anni gli operatori del settore chiedevano inascoltati.

2 risposte a “Soccorso in mare, cambiano le regole. Ecco chi potrà intervenire e come verrà risarcito

  1. Il codice della navigazione (articoli 489 e seg.) fissa il principio di obbligatorietà di soccorso alle persone ma non ai beni, e il soccorritore per adempiere al suo dovere può prendere a bordo tutte le persone presenti sulla nave in pericolo, abbandonando la nave al suo destino. Altre norme (il D.M. 1 giugno 1978 “Approvazione delle norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni”), chiariscono che l’ obbligo di soccorrere la nave (rimorchio e trasporto in luogo sicuro) è obbligatorio solo se indispensabile per salvare le persone. Il riconoscimento di un compenso per il salvamento della nave fissato dal codice della navigazione – che può essere pattuito tra il capitano/proprietario della nave soccorsa ed il soccorritore o stabilito dal giudice in caso di disaccordo – conferma l’assenza di un obbligo di salvamento del bene nave che, qualora iniziato senza il rifiuto espresso della nave soccorsa, configura un contratto di trasporto per espressa previsione del codice della navigazione, e il rimorchio intrapreso (trasporto di nave priva di mezzo di governo e/o di propulsione da un luogo ad altro) avviene sotto la responsabilità esclusiva del soccorritore. Il tipo di rimorchio descritto viene catalogato dalla dottrina e giurisprudenza come “RIMORCHIO-TRASPORTO” e soggetto alle norme in materia di trasporto.
    Ma i guai e le spese per il diportista malcapitato vengono dopo, quando il soccorritore con l’ imbarcazione al traino entra in un porto rifugio in cui vige un regolamento per il servizio di rimorchio portuale (che impone l’obbligo di servirsi di un rimorchiatore dii società concessionaria del servizio di rimorchio (art. 101 cod. nav.), oppure di una imbarcazione del locale gruppo ormeggiatori del porto, e in casi di navi da diporto a volte anche del pilota del porto.
    In questi casi, le lobby dei monopoli dei servizi tecnici portuali (rimorchio-ormeggio-pilotaggio) danno il meglio in manifestazione della loro potenza nel creare spese ingenti aggiuntive al compenso da pagare al soccorritore e grane con la Guardia Costiera locale, che impone al capitano della nave soccorritrice di lasciare la nave soccorsa ai margini del porto, in attesa che arrivi il rimorchiatore locale abilitato al servizio di rimorchio, il quale richiederà cifre esorbitanti (intorno ai 3000 euro/ora), oppure che arrivi l’imbarcazione del locale gruppo ormeggiatori che richiede stabilite unilateralmente dalla loro associazione nazionale, senza alcuna concorrenza di altre imprese specializzate per il soccorso a imbarcazioni da diporto in avaria , alle quali la Guardia Costiera vieta di trasportare all’interno del porto l’imbarcazione avariata, alle quali chiede una concessione di servizio di rimorchio portuale (art. 101 cod.nav) impossibile ad ottenere perché la società concessionaria la detiene a titolo di monopolio.
    Il vero problema e fonte di costi esorbitanti per il malcapitato diportista è in realtà il permanere di un regime monopolistico dei servizi tecnici portuali in barba alle norme a tutela della libera impresa e del libero mercato.
    Nella realtà descritta i diportisti malcapitati, costretti ad accettare compensi a volte esagerati richiesti dai soccorritori in mare, sono poi costretti ad accettare altri costi esagerati richiesti dai detentori dei monopoli portuali in materia di rimorchio. Ogni altra impresa che tenti la nascita in questo settore viene messa rigorosamente la margine da una normativa che appare caotica per i non addetti ai lavori, ma che in realtà esiste ed è applicabile se lo si vuole.
    Se è vero che non nostro Paese non si può fare tutto quello che è lecito, ma solo ciò che è permesso, i diportisti e le imprese operanti nel settore del soccorso alle imbarcazioni da diporto in avaria devono dire un GRAZIE all’ On. Garofalo ed ogni altro promotore della proposta di legge in materia.
    nauticaonline.myblog.it

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