Piante e siepi, proprietari obbligati al taglio: lo prevede il Codice della strada

Codice della Strada alla mano, come previsto dall’articolo 29, i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, hanno l’obbligo di provvedere al taglio di piante e siepi che fuoriescono dalla proprietà e di evitare che, in caso di nevicate o precipitazioni, possano cadere al suolo.
In caso di violazione degli obblighi sopra descritti, il Codice della Strada prevede le seguenti sanzioni e prescrizioni: sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 159 a 639 euro; obbligo del ripristino a proprie spese dei luoghi. In caso di mancato ripristino dei luoghi da parte di chi ne è obbligato, il Comune competente, può procedere al taglio oppure alla rimozione  di piante, arbusti, siepi addebitando al proprietario le spese sostenute.

2 risposte a “Piante e siepi, proprietari obbligati al taglio: lo prevede il Codice della strada

  1. Cioè, uno possiede un terreno. Un ente pubblico costruisce una strada al suo interno espropriando una parte di terreno. Oltre a subire il danno (esproprio pressoché gratuito) il proprietario deve anche accollarsi le spese per il taglio di sepi e piante che eventualmentente possano sporgere sulla strada (che prima non c’era…). Mi sembrerebbe più logico chje queste spese se le accolli la comunità che si serve e utilizza quella strada (che prima non c’era, ripeto)..

  2. Io sapevo che il verde sporgente sul marciapiede dalla mia recinzione potesse arrivare a 60 centimetri… Ma ieri un giardiniere mi ha detto invece che deve non sporgere per niente. Neanche una foglia… Possibile???? Cioè dovrei potare i miei fronte strada per 60 metri circa ogni settimana? Possibile???

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