Codice della Strada alla mano, come previsto dall’articolo 29, i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, hanno l’obbligo di provvedere al taglio di piante e siepi che fuoriescono dalla proprietà e di evitare che, in caso di nevicate o precipitazioni, possano cadere al suolo.
In caso di violazione degli obblighi sopra descritti, il Codice della Strada prevede le seguenti sanzioni e prescrizioni: sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 159 a 639 euro; obbligo del ripristino a proprie spese dei luoghi. In caso di mancato ripristino dei luoghi da parte di chi ne è obbligato, il Comune competente, può procedere al taglio oppure alla rimozione di piante, arbusti, siepi addebitando al proprietario le spese sostenute.
Cioè, uno possiede un terreno. Un ente pubblico costruisce una strada al suo interno espropriando una parte di terreno. Oltre a subire il danno (esproprio pressoché gratuito) il proprietario deve anche accollarsi le spese per il taglio di sepi e piante che eventualmentente possano sporgere sulla strada (che prima non c’era…). Mi sembrerebbe più logico chje queste spese se le accolli la comunità che si serve e utilizza quella strada (che prima non c’era, ripeto)..
Io sapevo che il verde sporgente sul marciapiede dalla mia recinzione potesse arrivare a 60 centimetri… Ma ieri un giardiniere mi ha detto invece che deve non sporgere per niente. Neanche una foglia… Possibile???? Cioè dovrei potare i miei fronte strada per 60 metri circa ogni settimana? Possibile???