Fermo dei Tir, anche l’Aias si convince che sarebbe uno sbaglio e revoca la protesta

La protesta degli autotrasportatori perde per strada il suo già esiguo carico di manifestanti  prima ancora d’essere partita. Allo sciopero in programma da lunedì 9 dicembre, e proclamato da alcune associazioni di minoranza (dopo che le principali federazioni avevano invece revocato la protesta, in seguito a un accordo siglato col governo che dava risposte concrete alle principali richieste avanzate dal settore) lunedì non prenderà parte una delle principali protagoniste annunciate, l’Aias. Nella tarda serata, al termine di un lungo confronto avvenuto nella sede della prefettura di Catania, il leader dell’Aias, Giuseppe Richichi, ha infatti confermato la decisione , della sua associazione, di non prendere più parte alla protesta. Un breve comunicato è già stato inviato alle istituzioni.

8 risposte a “Fermo dei Tir, anche l’Aias si convince che sarebbe uno sbaglio e revoca la protesta

  1. Non conosco le motivazioni, ma di sicuro ha fatto bene se ha veramente a cuore la categoria, adesso vediamo se l’altro falco che gira in Porsche Cayenne se la sente di rischiare qualche altra disgrazia…

  2. C’è davvero qualcuno che guida un’associazione di categoria e che sta aizzando a scioperare dei poveri disgraziati che guidano per ore mangiando un panino freddo in cabina, lavandosi nei cessi degli autogrill, senza riuscire comunque a tirare fine mese, senza riuscire a comprare i regali di Natale ai figli e alla moglie, e poi gira in Porsche Cayenne? C’è davvero qualcuno così …….. in circolazione da speculare sulla pelle di tanta povera gente?

  3. C’è eccome il falco che gira in Porsche e continua a speculare aizzando poveri disgraziati, un mese si e l’altro pure, inneggiando allo sciopero. Sarebbe il caso che aprissimo tutti gli occhi su chi rappresenta davvero la categoria!!!

  4. Perché tanti misteri tutti sanno che Trasporto Unito ha dotato il suo segretario Longo di Cayenne. L’unico mistero e’ perché chiamate falco un topo, di solito i falchi mangiano i topi.

  5. Scusate, se c’è vuol dire che qualcuno lo ha votato presidente di un qualcosa, che qualcuno si è iscritto e versato la quota a qualche sigla di categoria.. o no? o uno si autonomina presidente di una qualsiasi categoria? Come in politica se è alla poltrona di qualche ente, partito, ufficio pubblico è perché è stato votato, voluto e chiamato da qualcuno… o mi sbaglio ?
    Che poi questo qualcuno, che viaggia in Porsche, pensi ai suoi affari, loschi e anche non, non mi meraviglia… quante sigle di associazione di trasportatori ci sono in Italia?
    Comunque, io lo sciopero lo faccio tutte le settimane, mesi e anni…. lasciando perdere certe “proposte e offerte di lavoro” che rasentano il ridicolo credendo di essere “furbi” solo i committenti, o perlomeno certi committenti… chiamiamoli così!

  6. Il BLOCCO STRADALE? Pare sia reato!
    Pubblicato il 6 dicembre 2013 in News. Scritto da: Roberto Galanti
    stop
    Stamane appena aperta la posta ho trovato questa notizia che merita, nel bene o nel male un approfondimento. La notizia in apertura dell’articolo recita:….”Chiunque, con mezzi di trasporto (autoveicoli, camion, ruspe, trattori, etc.) o oggetti voluminosi (bidoni, pneumatici, travi, cassonetti, etc.) impedisca la libera circolazione sulla rete stradale italiana per PROTESTE A SFONDO RIVOLUZIONARIO E PRE-MEDITATE (ad esempio su mezzi telematici quali social network), creando intralcio allo svolgimento delle normali attività di approvvigionamento di merci di qualunque tipologia, o creando disagio alla normale mobilità dei cittadini, verrà puntio con la reclusione da 1 a 5 anni e il sequestro preventivo del mezzo. L’autorità giudiziaria procederà in seguito alla confisca”. In merito all’argomento, le fonti che, credo, hanno ispirato l’autore o gli autori della notizia di cui parliamo, probabilmente sono partiti da un dispositivo dell’articolo 340 codice penale: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
    I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

    La sentenza della Suprema corte di Cassazione:
    “Bloccare una strada durante una manifestazione e’ reato quando viene dimostrata l’intenzione di ostacolare la pubblica circolazione, rendendo inutilizzabile un pubblico servizio. Lo sostiene la Cassazione con una sentenza della I sezione penale che ha respinto il ricorso di 14 lavoratori che nel ’93 avevano bloccato una strada statale per protestare contro l’ipotesi di costruzione di un parco naturale, confermando la sentenza di condanna per interruzione di pubblico servizio emessa dalla Corte d’appello di Firenze. La Cassazione ha respinto il ricorso dei lavoratori, secondo i quali “il blocco non era fine a se’ stesso ne’ teso a raggiungere scopi sovversivi, ma era stato attuato per scopi meramente dimostrativi contro provvedimenti che li avrebbero colpiti nella possibilita’ di esplicare la propria attivita’ e, pertanto, mancava l’elemento soggettivo del reato perche’ la volonta’ era quella di manifestare e non di bloccare il traffico”. Il blocco, inoltre, nelle intenzioni dei lavoratori doveva essere solo “simbolico” al fine di fare in modo che “la stampa ne parlasse”. Secondo la Cassazione pero’ “se non esistono dubbi sulla materialita’ dei fatti e’, del pari, evidente la sussistenza del dolo, inteso come coscienza e volonta’ di bloccare la strada e volonta’ diretta ad ostacolare la libera circolazione stradale” e, nel caso particolare, era stata dimostrata la volonta’ dei manifestanti. Nel caso esaminato, i lavoratori avevano bloccato due strade per circa un’ora e venti minuti costringendo i carabinieri a deviare il traffico su altre vie”….

    Per la notizia CLICCA

    Ora, premesso che questo sito è organo di libera informazione, una considerazione personale e serena comnque va fatta: SE CHI HA GOVERNATO DAL 2011 AVESSE PORTATO AVANTI LE INTESE E GLI ACCORDI STABILITI CON LA CATEGORIA DELL’AUTOTRASPORTO E SE LE AUTORITA’ PREPOSTE AVESSERO “APPLICATO” LE NORME VIGENTI (accise a parte), PER ESEMPIO, IN TEMA DI CONTROLLI SUL RISPETTO DELLE REGOLE, DI RECENTE ANCHE RELATIVAMENTE AD ALCUNE PROPOSTE (INDEDUCIBILITA’, CONFISCA DEL MEZZO E DELLA MERCE NEL CASO DI TRASPORTO ABUSIVO), PROBABILMENTE OGGI IL CLIMA SAREBBE DECISAMENTE DIVERSO; INVECE REGNA LA “CONFUSIONE” ANCHE PER IL SOVRAPPORSI DI NOTIZIE, A VOLTE, L’UNA DIVERSA DALL’ALTRA. Il dato di fatto certo è la situazione economica catastrofica delle imprese.

    Oggi alle diretta streaming. la Presidente di una delle associazioni dell’autotrasporto (FITA) si confronta con A. Zaccardelli (segretario di una nuova sigla di rappresentanza che aderisce al coordinamento nazionale di Azione nel Trasporto Italiano che sta organizzando il fermo dei mezzi). Personalmente, per nulla togliere al programma dove si pirla di autotrasporto, sarebbe stato forse opportuno che la diretta avesse come interlocutori il Presidente UNATRAS da una parte e il responsabile di TRASPORTO UNITO che ha mantenuto, condivisibile o meno, la proclamazione del fermo dei servizi dell’autotrasporto, dall’altra.

    Attendo la diretta!

    La Conftrasporto ha emanato una circolare esplicativa relativa all’argomento:

    “A seguito di sollecitazioni ricevute da più parti, riportiamo per opportuna conoscenza le conseguenze previste in alcune pronunce della Corte di Cassazione e dalle Leggi vigenti, a proposito di comportamenti volti ad impedire la libera circolazione su strada dei veicoli.

    In particolare:

    – la Corte di Cassazione, sez.V penale, con Sentenza n. 23495 del 3 Giugno 2013, ha ritenuto configurabile il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 del codice penale, verso coloro che arrestino la marcia del veicolo della persona offesa, ponendosi di fronte ad esso in modo tale da impedirgli di circolare. Il reato è punito con una pena detentiva fino a 4 anni di carcere. Se la violenza è esercitata da più persone riunite, scatta l’aggravante dell’art. 339 del c.p per cui la pena è aumentata fino ad 1/3.

    – sempre la Corte di Cassazione, I sez penale, con una Sentenza del 1996, aveva ritenuto applicabile l’art. 340 c.p (interruzione di un ufficio o servizio pubblico di pubblica necessità) che prevede la reclusione fino ad un anno per gli autori, e quella da uno a 5 anni per i capi ed i promotori.

    Inoltre, l’art. 1, commi 1 e 2 e l’art. 1 bis del d.lgvo 66 del 22.1.1948, come modificato dall’art. 17 del d.lgvo 507 del 30.12.1999, sanziona, quando il fatto non costituisce reato, ”Chiunque, al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata. E’ prevista “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 a 4.131 €. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 € a 10.329 €”.”……

    Non esprimo un parere poichè sarebbe materia di carattere giuridico, ma, come detto, riporto la notizia!!!

    Tag: blocco stradale, reato.

  7. Caro signor Emanuele, il confronto con la presidente Franchini che è parte della presidenza Unatras è più che giusto. La presidente conosce bene le ragioni del confronto ed è in grado di comunicare le ragioni, quanto me. Io sono sempre pronto al confronto con chiunque. Tanto che dovevo effettuarlo in una trasmissione Rai che però è stata annullata per indisponibilità del mio interlocutore.
    Saluti.
    Paolo Uggè

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