Multe con lo sconto del 30 per cento: cosa bisogna fare per pagare meno

Dal 21 agosto si possono pagare le multe scontate. Ecco alcuni esempi pratici. In caso di violazione contestata direttamente all’automobilista, l’agente indicherà nelle note del verbale l’ammontare della somma già ridotta del 30 per cento e rilascerà un’informativa prestampata con le indicazioni per usufruire del pagamento ridotto in modo corretto. Il pagamento dovrà avvenire entro cinque giorni e se il termine cade in un giorno festivo slitta al giorno successivo. 

In caso di avviso di violazione per divieto di sosta lasciato sul veicolo in assenza dell’automobilista l’agente indicherà nei moduli la somma già ridotta del 30 per cento. L’automobilista potrà pagare subito usufruendo così del diritto alla riduzione del 30 per cento o decidere di aspettare la notifica del verbale a casa. In questo caso avrà ancora diritto alla riduzione del 30 per cento se corrisponderà la somma entro cinque giorni dall’avvenuta notifica ma a questa andranno in ogni caso aggiunti i costi per le spese di notifica e accertamento (costi per i quali non è previsto alcuno sconto).
In caso di verbale notificato a domicilio, la notifica conterrà un’informativa che indica al cittadino la possibilità di ridurre la sanzione del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni, e un bollettino prestampato solo in parte, dove il cittadino potrà indicare la somma ridotta del 30 per cento qualora si avvalga di questa facoltà. Se al contrario corrisponderà la cifra della sanzione dopo i cinque giorni dovrà indicare la cifra intera. Nel caso di pagamento a seguito della notifica, vale quanto detto sopra, ossia che per le spese di notifica e accertamento non è previsto alcuno sconto.
Gli sconti sono applicabili dal 21 agosto ma valgono anche per infrazioni commesse in precedenza, visto che i cinque giorni si contano dalla data di notifica del verbale che può essere posteriore ai fatti anche di 90 giorni (360 per i residenti all’estero e 100 quando il trasgressore viene fermato subito e non pagando fa sì che il verbale venga poi spedito all’intestatario del veicolo).
Lo sconto del 30 per cento non è applicato per tutte le fattispecie che prevedono la sospensione della patente o la confisca dell’auto. Sono, inoltre, escluse dal beneficio dello sconto le sanzioni pecuniarie penali (quelle, per esempio, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe).

3 risposte a “Multe con lo sconto del 30 per cento: cosa bisogna fare per pagare meno

  1. Buonasera. U’idea veramente geniale !! Sono sicuro che l’inventore di questa regola, si è laureato alla Bocconi. 110 e lode. Cordialmente.

  2. In un periodo come questo, fare multe di importi superiore ai 100,00 per un operaio o impiegato dove non arriva a fine mese e’ un assurdita’, credo che multare chi e scorretto e’ giusto ma non superiore ai 50,00 che comunque oggi hanno un grosso peso. Poi si dice che nessuno paga. E’ tanto difficile fare una manovra dove ogni cittadino possa estinguere tutte le multe pagando il 30 per cento della sorta capitale anziche’ di accumulare sospesi? Si farebbe due cose buone: lo Stato incasserebbe una marea di soldi trovando la soluzione di iva+imu. Una cosa cosi si fece a Napoli nel periodo della Iervolino.

  3. Salve a tutti. Perchè non parlare delle bollette che lasciano i vigili della polizia municipale sul parabrezza dell’auto in sosta vietata? Ebbene, sul retro si trova scritto testualmente: Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data dell’accertamento mediante le seguenti modalità: 1- bollettino postale sul contocorrente XXXXXXXX, 2- attraverso accredito sul conto utilizzando le coordinate bancarie YYYYYYYYY . Nella causale del versamento indicare il numero della presente bolletta e la targa del veicolo. Trascorso il termine sopraindicato senza che il pagamento sia avvenuto dovrà attendersi la notificazione del verbale all’intestatario della targa con addebito delle relative spese di notifica. (FINO A QUI’ NULLA DI STRANO) ma tornando alla pagina frontale della bolletta, non è trascritto l’importo scontato, ma solo la somma dovuta per l’oblazione € 41,00. (mah!) il vigile si sarà dimenticato l’importo scontato mi chiedevo, così il giorno seguente mi reco al comando della polizia municipale HHH e chiedendo al (vigile) di voler pagare con lo sconto la multa mi sento rispondere…. E no’ non può pagare con lo sconto, deve aspettare la notifica del verbale presso la sua residenza, ora può pagare solo la somma dovuta € 41,00 tra l’altro le conviene pure, perché se aspetta la notifica del verbale a casa dovrà pagare di più. E’ vero che pagherà con lo sconto € 28,70 ma dovrà sommare € 15,00 di spese di notifica, così pagherà la bellezza di € 2,70 in più. Allora chiedevo che la notifica del verbale mi fosse fatta LI presso l’ufficio ma nulla niente notifica nelle mie mani. Deciso che è un mio sacrosanto diritto pagare la multa con lo sconto e per giunta senza spese di notifica ho deciso di pagare ugualmente la somma scontata € 28,70 sul conto corrente XXXXXXXX inviando subito dopo il fax del pagamento al comando di polizia municipale al fine di evitare le spese di notifica per avvenuto pagamento della bolletta. Ora resto in attesa di quello che può succedere. PS: nel retro della bolletta vi è anche riportato la segfuente frase: IL PRESENTE AVVISO NON COSTITUISCE NOTIFICA. SOLTANTO DOPO LA NOTIFICA DELLA PRESENTE VIOLAZIONE E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLO SCONTO DEL 30% SULLA SANZIONE (SONO ESCLUSE LE SPESE DI PROCEDIMENTO) E SOLO NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 202 CDS. che dire è l’ITALIA che va…..

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