Trasporto di cani e gatti: ecco cosa dice la legge. Attenzione anche al mal d’auto

Abbiamo scritto qualche giorno fa della sentenza della Corte di Cassazione riguardo un cane lasciato troppo a lungo in un’auto (clicca qui). Ma cosa prevede la legge per il trasporto degli animali sul mezzo privato? Pensate al tragitto verso una clinica veterinaria o per effettuare la toelettatura, ma anche un viaggio per le vacanze o per la caccia. Vi sono alcuni cani e molti gatti che non amano viaggiare e l’auto per questi soggetti, come spiegano dall’Asl di Firenze, è fonte di stress, paura e disagi. 

È molto importante abituare gli animali fino da cuccioli con viaggi brevi da allungare gradualmente; evitare che soffrano il caldo a cui sono molto sensibili; fare, durante i lunghi percorsi, delle soste per farli bere e fare i bisogni; cercare di capire se soffrono il mal d’auto (in questi casi i sintomi sono simili ai nostri: nausea, abbattimento, aumento eccessivo della salivazione) ed eventualmente intervenire con farmaci consigliati dal veterinario. Attenzione al caldo, visto che sotto il sole la temperatura interna dell’auto può raggiungere rapidamente i 50 gradi e può uccidere gli animali. La legge regionale Toscana n. 59/2009, che tutela gli animali, vieta di trasportarli nei portabagagli chiusi. Possono viaggiare in contenitori o vani di veicoli a condizione che vi sia sufficiente circolazione d’aria, spazio tale da consentire loro di stare in piedi e di sdraiarsi, e che siano protetti da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche. Per quanto riguarda la sicurezza, il codice della strada (art. 169) consente di trasportare nell’abitacolo un solo animale, purché in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida. Se gli animali sono più di uno si possono trasportare, ma devono essere custoditi in una gabbia o contenitore oppure nel vano posteriore al posto di guida, separato da una rete o da un altro mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dalla Motorizzazione Civile.
I carrelli e i rimorchi, oltre a dover essere in regola con il codice della strada, devono garantire le stesse condizioni di benessere previste dalla legge regionale.
Per il trasporto ad uso privato di animali senza finalità di lucro, oltre alle raccomandazioni di cui sopra, non sono necessarie particolari autorizzazioni. In caso di trasporto di animali con finalità di tipo professionale (allevatori/addestratori/istruttori) o commerciali si rende, invece, necessaria l’autorizzazione al trasporto prevista dal Regolamento della Comunità Europea n. 1/2005 relativo alla loro protezione durante il trasporto.

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