Il trasportatore non viene pagato? Ora può rivalersi direttamente sul committente

Dal 12 agosto 2011 l’autotrasportatore che effettua materialmente la prestazione di trasporto, su incarico di altri vettori, può esercitare un’azione diretta per ottenere quanto spettante nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto e che risultano obbligati in solido. A consentirgli di farlo è l’entrata in vigore, dal 12 agosto appunto, dell’azione diretta per il trasportatore che non viene pagato, ultima disposizione in ordine di tempo a diventare operativa che completa il quadro normativo della disciplina sui costi minimi, derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione.

La tutela è già in vigore in altri Paesi europei e mira a garantire la trasparenza nelle operazioni di trasporto, offrendo la possibilità ai vettori di fronteggiare possibili ricatti e impedendo possibili forme di sfruttamento, anche malavitoso, purtroppo presenti nel settore dell’autotrasporto. La norma è contenuta nell’articolo 1 bis della legge 127 del 4 agosto 2010.

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