Dal 10 settembre Cqc obbligatoria
anche per chi trasporta merci

Dal 10 settembre 2009 diventa obbligatoria in ambito comunitario la dimostrazione della qualificazione iniziale dei conducenti professionali con patente di guida di tipo C o di tipo C+E, alla guida di veicoli adibiti al trasporto di cose. La Carta di qualificazione del conducente, meglio nota come Cqc, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. È necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE. La Cqc è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone (l’obbligo per questa categoria di autisti era già scattato il 10 settembre 2008). Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell’altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe. La Cqc ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il Cap (certificato di abilitazione professionale), la validità della Cqc non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze. L’istanza di rilascio della Carta di qualificazione per conducenti professionali può essere presentata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il Cap tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti, anziché sulla patente di guida del conducente.

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