Trasporto merci, la sicurezza
riguarda anche i committenti

Con la sottoscrizione del decreto attuativo e l’emanazione della circolare esplicativa è entrata in vigore da alcune settimane la scheda di trasporto che consente di determinare la trasparenza e la tracciabilità nelle operazioni di trasporto delle merci. Si tratta di un elemento residuale, obbligatorio solo se i documenti che già si devono compilare per ogni trasporto non consentono l’individuazione del proprietario della merce e del trasportatore. Scopo dell’iniziativa, in uso anche in altri Paesi, è quello di individuare i soggetti coinvolti fin dall’inizio nel percorso, importantissimo per la sicurezza, della responsabilità condivisa.

 È questo un argomento molto delicato che coinvolge tutti i cittadini i quali potrebbero essere, loro malgrado, coinvolti in incidenti, dunque interessati a conoscere le eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione, al fine di richiedere il riconoscimento di eventuali danni subiti, generati da comportamenti soggettivi, non in linea con le disposizioni vigenti. Un esempio per tutti è quello della assicurazioni che potrebbero far scattare il diritto di rivalsa su tutti i componenti della filiera qualora, da una verifica, risultasse che i risarcimenti corrisposti siano stati determinati da violazioni di legge. Nelle modifiche al Codice della strada approvate in Commissione trasporti della Camera questo aspetto è rafforzato da un emendamento approvato che dispone la verifica presso tutti i soggetti che fanno parte della filiera del trasporto allorquando in incidenti si dovessero registrare decessi o feriti. Va da sé che i nuovi dispositivi si pongono l’obiettivo chiaro di tutelare al massimo l’incolumità dei cittadini e di colpire coloro che con il loro comportamento ne mettono in pericolo la sicurezza. Una norma dunque di grande civiltà che costringe i trasportatori a un maggior rispetto delle norme, ma che coinvolge anche i committenti per evitare di indurre a comportamenti pericolosi per gli altri chi assicura l’attività di trasporto. La scheda deve essere compilata solo se a bordo del mezzo non si trovano documenti. Sono esclusi infatti i trasporti in regime di Cmr e quelli accompagnati dai documenti di trasporto, da fatture, estratti di contratti di trasporto se il proprietario delle merci, il committente e il vettore sono identificabili. Obiettivo è quello di integrare i dati per consentire di conoscere i soggetti corresponsabili e non certo di complicare le attività delle imprese come qualcuno vorrebbe invece far credere, con il solo obiettivo, forse, di continuare a mascherare  comportamenti pericolosi per la sicurezza altrui. Si deve ancora affermare che la scheda deve essere compilata da colui che commissiona il trasporto e mai dal trasportatore che non può essere delegato a redigerla. Non appena concluse le vacanze, le associazioni di categoria saranno chiamate a dialogare tra loro, sia per favorire la ricerca di possibili modifiche che, pur semplificando la materia, garantiscano  l’applicazione delle norme della sicurezza, anche di fronte alle non concordate modificazioni che il sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino ha fatto introdurre unilateralmente e in modo “furbesco” . I correttivi apportati non solo non semplificano nulla, ma rischiano di complicare il raggiungimento degli obiettivi della scheda di trasporto e di complica l’operativà delle imprese.

Paolo Uggè 

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